LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7732-2019 proposto da:
T.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI CASTAGNARO;
– ricorrente –
contro
M.R., e la figlia B.T., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA VINCENZO PICARDI, N. 4, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO TURNO; rappresentate e difese dall’avvocato ROBERTO LAGHI;
– controricorrenti –
nonché contro T.I., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 22609/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 maggio 2021 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mistri Corrado, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento definito con ordinanza della Seconda Sezione civile, 25 settembre 2018 n. 22609, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da T.B. avverso la sentenza n. 1254 del 2013, con cui la Corte di appello di Catanzaro aveva rigettato l’impugnazione interposta dal medesimo ricorrente avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari n. 98 del 2004, che aveva – a sua volta – respinto la domanda attorea di accertamento dell’acquisto di alcuni fondi a seguito di usucapione nei confronti di M.R. e B.T., nonché dei nipoti T.B., I. e A.E. in quanto non era risultato provato che l’originaria attrice, B.A., zia del ricorrente, poi deceduta, avesse posseduto i beni in via esclusiva, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di onere della prova in capo al coerede che affermi di avere usucapito un bene rientrante nell’eredità.
Questa Corte – per quanto qui di interesse – ha affermato che la censura alla declaratoria di inammissibilità della produzione documentale pronunciata dalla Corte di merito si limitava a riferire di “numerosi documenti sopra meglio specificati” (specificazione che sarebbe consistita nella menzione di “tutti quei documenti già messi a disposizione del giudice e della controparte nel primo grado di giudizio”), in violazione del precetto di specificità dei motivi di ricorso di cui all’art. 366 c.p.c.
Avverso siffatta decisione T.B. ha proposto, con ricorso notificato il 7 marzo 2019, revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, affidato ad un unico motivo, per essere la sentenza impugnata – a suo avviso – affetta da errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa.
M.R. e B.T. hanno resistito con controricorso, mentre le restanti parti sono rimaste intimate.
Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., giusta l’art. 391-bis c.p.c., comma 3 nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
T.B. e il difensore dello stesso, avvocato Giovanni Castagnaro, a seguito della comunicazione della predetta proposta, hanno proposto distinti ricorsi per la ricusazione del consigliere relatore, il primo in data 30 dicembre 2019 ed il secondo in data 3 gennaio 2020, e fissata dal Presidente della Sesta Sezione Civile l’adunanza camerale del 29 gennaio 2020 per la decisione sulla ricusazione individuato il collegio, ai sensi dell’art. 53 c.p.c., i ricorsi sono stati respinti con ordinanza n. 2720 del 5 febbraio 2020.
Fissata nuova adunanza camerale al 03.06.2020, all’esito della stessa, con ordinanza interlocutoria n. 1920 del 2021 depositata il 28.01.2021, il Collegio rilevava che il motivo di revocazione per errore di fatto investiva la statuizione relativa alla censura sulla produzione documentale, nel senso che si sostanziava nella circostanza che “l’errore di fatto denunciato da supposta mancanza di specificazione è stato trasformato in mancato esame dei documenti”, equivoco che “non può essere considerato un semplice errore casuale, ma sicuramente frutto della volontà di distorcere la verità processuale”, con la conseguenza che dalla prospettazione offerta dalla parte ricorrente e rapportata agli atti di causa, ben poteva emergere la possibile erronea percezione – con l’ordinanza impugnata del fatto asserito come inesistente (la specificità dei motivi e per l’effetto della documentazione prodotta il cui accertamento influiva sulla decisione). Concludeva che il ricorso per revocazione non appariva presentare profili evidenti di inammissibilità in rapporto alla natura dell’errore dedotto, per cui la trattazione veniva rimesso alla pubblica udienza della Sezione semplice.
Il ricorso è stato posto in discussione per la decisione allo stato degli atti all’udienza del 5 maggio 2021, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. in L. n. 176 del 2020.
In prossimità della pubblica udienza è stata depositata dal sostituto procuratore generale, Dott. Corrado Mistri, memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente e le controricorrenti hanno curato il depositato di memoria ex art. 378 c.p.c., allegate distinte memorie dal T. personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente esclusa la esaminabilità delle memorie depositate dal T. personalmente in prossimità della pubblica udienza.
L’art. 82 c.p.c. sancisce, in ossequio al più ampio diritto alla difesa previsto dall’art. 24 Cost., il principio dell’onere del patrocinio, da intendersi nel senso che, al di fuori degli espressi casi derogatori, le parti devono stare necessariamente in giudizio con il ministero di un procuratore che le rappresenti, a cui viene conferito il c.d. ius postulandi. Le ragioni che vengono poste alla base della difesa tecnica da parte del legislatore sono rappresentate dalla complessità delle norme che regolano lo svolgimento del processo ed il tecnicismo nella redazione degli atti, i quali richiedono una preparazione e delle competenze che solo un tecnico del diritto è in gradi di possedere. Il legislatore, nell’esigere la collaborazione del difensore, ha in fondo inteso tutelare le parti stesse, garantendo loro nel miglior modo possibile l’esercizio del diritto di difesa, diritto riconosciuto come costituzionalmente inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
La mancanza in un atto processuale della sottoscrizione del difensore investito da procura ad litem produce la nullità della medesima attività processuale compiuta. In tal senso si è espressa risalente giurisprudenza di questa Corte (cfr Cass. 4 gennaio 1969 n. 10), orientamento che questo Collegio ritiene di condividere e a cui intende dare continuità, secondo cui nel giudizio di cassazione, non può essere presa in esame la memoria difensiva sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore costituito, non potendo la parte provvedere personalmente alla propria difesa, salvo che si tratti di avvocato iscritto nell’albo speciale.
Venendo al merito del ricorso, con l’unico motivo di doglianza il ricorrente lamenta che la Corte di Cassazione, con la sentenza impugnata in revocazione, abbia supposto un fatto, la mancanza di prova del possesso ultraventennale dei beni in contestazione, senza neanche esaminare la documentazione prodotta, anzi ritenendo tardiva la produzione in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., atti dai quali emergeva non solo l’accordo divisionale intervenuto fra le parti, ma anche l’esercizio di un possesso dominicale esclusivo utilmente valutabile ad usucapionem. In particolare il ricorrente lamenta che sia stata ritenuta la “inesistenza del requisito di specificità dei numerosi documenti prodotti”, mentre si trattava di documentazione prodotta solo in corso di causa perché ritrovata dopo l’introduzione del giudizio e sulla quale fin dal primo grado vi era stato pieno contraddittorio fra le parti. Continua il ricorrente precisando la natura ed il contenuto degli atti prodotti.
Osserva il Collegio che per consolidata interpretazione in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E invece inammissibile il ricorso ex art. 395 c.p.c., n. 4, ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l’omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22 settembre 2014 n. 19926; Cass. 9 dicembre 2013 n. 27451; Cass., Sez. Un., 28 maggio 2013 n. 13181; Cass. 12 dicembre 2012 n. 22868; Cass. 18 gennaio 2012 n. 714; Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2008 n. 26022).
In particolare, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui una sentenza della Corte di cassazione non possa essere impugnata per revocazione in base all’assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. 3 aprile 2017 n. 8615; Cass. 15 giugno 2012 n. 9835).
Si è altresì già affermato che la configurabilità dell’errore revocatorio sia del tutto da escludersi quando si prospetti che la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, ovvero, in particolare di un errato giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla violazione del cosiddetto “principio di autosufficienza” in ordine ai motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti su cui erano fondate le censure (Cass. 31 agosto 2017 n. 20635; Cass. 22 giugno 2007 n. 14608; Cass. 23 maggio 2006 n. 12154).
Nel procedimento definito con ordinanza di questa Seconda Sezione civile, 25 settembre 2018 n. 22609, la Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da T.B. avverso la sentenza n. 1254 del 2013, con cui la Corte di appello di Catanzaro aveva rigettato l’impugnazione interposta dal medesimo ricorrente avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari n. 98 del 2004, che aveva – a sua volta – rigettato la domanda di accertamento dell’acquisto di alcuni terreni caduti in comunione ereditaria per intervenuta usucapione da parte di B.A., deceduta in corso di causa, cui era succeduto quale unico erede testamentario T.B., per mancata prova del possesso esclusivo di detti beni da parte dell’attrice.
Questa Corte così motivava l’ordinanza che ha respinto il ricorso: “a) Il primo motivo denuncia “violazione e omessa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, indebita applicazione dell’art. 184 c.p.c., nonché vizi di omessa e insufficiente motivazione”, “il tutto con riguardo alla produzione documentale in grado di appello”.
Il motivo non può essere accolto. E’ inammissibile laddove – come nei successivi tre motivi – richiama un parametro (il vizio di omessa e insufficiente motivazione) non applicabile ratione temporis alla fattispecie. E’ inammissibile pure laddove, nel denunciare la declaratoria di inammissibilità della propria produzione documentale formulata dalla Corte d’appello, si limita nello sviluppo del motivo genericamente a parlare di “numerosi documenti sopra meglio specificati” (specificazione che, nella ricostruzione dello svolgimento del processo – cfr. p. 16 del ricorso consiste nella menzione di “tutti quei documenti già messi a disposizione del giudice e della controparte nel primo grado di giudizio”), così violando il precetto di specificità dei motivi di ricorso di cui all’art. 366 c.p.c.
In realtà, nel ricorso per cassazione del 5-6 marzo 2014 T.B. aveva richiamato la documentazione prodotta solo in appello in ordine a circostanze ed atti di cui era venuto a conoscenza nel corso dell’istruttoria espletata in primo grado, precisando che si trattava di due diffide spedite dalle convenute al mezzadro R.V., poi escusso come teste, rispettivamente del 28.09.1983 e del 03.11.1992, unitamente alla risposta del destinatario alla prima, del 05.10.1983, che avrebbero confermato la presenza del mezzadro sul terreno in qualità di lavoratore e la durata del medesimo rapporto di lavoro, iniziato nel 1950 e ancora in corso nel 1983 e ancora nel 1992; di una diffida spedita al mezzadro D.S.G. in data 28.09.1983 con relativa risposta del 05.10.1983, persona poi sentita come testimone, da cui emergerebbe ad avviso del ricorrente – la durata anche con siffatto mezzadro di un rapporto di lavoro ininterrotto dagli anni 40 con B.V., e dal 1950 fino al 1983 sotto la direzione esclusiva di B.A., sua dante causa; la scrittura privata di compravendita del 7 agosto 1970 fra B.P. e R.V., avente ad oggetto un pezzo di terreno facente parte della quota parte dell’eredità assegnata a B.P.; due atti stragiudiziali di diffida di M.R. del 21.02.1985 e del 06.03.1985 e di controdiffida di B.A. del 28.03.1985 relativi a “divisione bonaria”; il frontespizio e le prime due pagine di perizia stragiudiziale “effettuata in illo tempore” dal geometra G.E. da Ca., professionista investito dai fratelli B. per addivenire ad una “ripartizione bonaria ed amichevole” dell’eredità relitta del genitore B.V.; l’atto di esproprio dell’Amministrazione provinciale di Cosenza con processo verbale di bonario accordo stipulato il 7 gennaio 1980 dal funzionario provinciale Bu.An. con B.A.; l’atto del Tribunale di Castrovillari con il quale veniva autorizzata l’Amministrazione Provinciale di Cosenza – Ufficio espropriazioni a liquidare direttamente a T.B., nella qualità di procuratore di B.A., la somma di Lire 9.500.000 a titolo di indennità di esproprio.
Ne consegue che l’affermazione dell’impugnata ordinanza di questa Corte, secondo cui non erano riportati in ricorso i “numerosi documenti sopra meglio specificati” (specificazione che, nella ricostruzione dello svolgimento del processo – cfr. p. 16 del ricorso – consiste nella menzione di “tutti quei documenti già messi a disposizione del giudice e della controparte nel primo grado di giudizio”)”, senza tenere conto che nelle pagine successive – dalla 23 alla 25 – il T. ha sviluppato il primo motivo di censura, indicando con puntualità i documenti prodotti e la loro finalità nel provare le circostanze dal medesimo dedotte, deve ritersi frutto di errore di fatto, che rende l’ordinanza n. 22609 del 2018 della Corte di cassazione suscettibile di revocazione ex art. 391 bis c.p.c. per siffatta parte. L’errore di fatto dell’ordinanza impugnata attiene alla supposizione di inesistenza di un fatto (vale a dire, non aver riportato il ricorrente, a sostegno dell’ammissibilità della produzione documentale in appello il contenuto degli atti rilevanti per la decisione) falsamente percepito, come emerge direttamente dalla lettura del ricorso con riferimento al primo motivo di censura; tale errore ha altresì avuto carattere decisivo, in quanto ha costituito la ragione essenziale e determinante della pronuncia di inammissibilità del primo motivo di ricorso.
Rivelatosi l’errore di fatto ed individuate le parti della ordinanza della Corte di Cassazione n. 22609/2018 da rescindersi nella decisione sul primo motivo del ricorso per cassazione proposto da T.B. contro la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1254 del 2013, in quanto viziate dall’errore stesso, deve ora procedersi entro tali limiti al giudizio rescissorio.
Il primo motivo del ricorso per cassazione proposto da T.B. contro la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1254 del 2013 e’, nel merito, infondato.
La Corte d’Appello di Catanzaro ha escluso la sussistenza di un possesso esclusivo del fondo denominato “*****” in località ***** da parte di B.A., e in seguito del suo erede testamentario, T.B. – bene facente parte del compendio ereditario relitto del genitore dell’attrice, B.V. – maturato nei confronti dei coeredi, i germani P. e B.A., e la madre, M.R., facendo applicazione del principio secondo cui la condotta accertata dell’attrice, di gestione e di amministrazione del fondo, doveva ritenersi esplicata nell’interesse anche degli altri condividenti, in mancanza di prova di elementi contrari idonei a qualificarla come sintomatica dell’estensione del possesso sul bene secondo modalità incompatibili con la possibilità di un concorrente godimento e utilizzazione dello stesso fondo da parte degli altri coeredi.
La sentenza di secondo grado scriveva, infatti, che al possesso esercitato da B.A. mancava il requisito della esclusività, e in quanto tale, l’essere valido ai fini di un eventuale acquisto a titolo di usucapione.
Quanto alla documentazione prodotta dall’appellante in primo grado al “momento del deposito agli atti di causa della memoria di replica del 26.01.2003 e reiterati in sede di impugnazione”, la riteneva tardiva rispetto al prescritto termine perentorio di cui all’art. 184 c.p.c. e, come tale, da valutare come nuova prova in appello, quindi inammissibile.
Dunque, la Corte d’Appello di Catanzaro ha negato la rilevanza a dette prove documentali per tardività, mentre avrebbe dovuto valutare in concreto, sulla base di apprezzamento delle risultanze istruttorie spettante al giudice del merito, l’indispensabilità di siffatti atti dovendosi richiamare il principio fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10790/17, alla cui stregua nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
Al riguardo va precisato che il suddetto apprezzamento di indispensabilità compete a questa Corte non ai fini del merito della decisione ma ai più limitati fini dell’accertamento della insussistenza di una preclusione processuale formatasi in ordine all’ammissibilità della relativa produzione in appello (Cass. n. 1277 del 2016 e Cass. n. 3309 del 2017). Il Collegio intende dare conferma e seguito a questi ultimi precedenti, oltre che ai principi enunciati con pronuncia n. 20525 del 2020, secondo cui ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo anteriore alla modifica recata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, l’ammissibilità di documenti nuovi in appello richiede una valutazione circa l’indispensabilità della prova che deve essere effettuata dalla Corte di cassazione, trattandosi di giudizio che non attiene al merito della decisione ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell’accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all’ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte. Ne consegue che, quando venga dedotta, in sede di legittimità, l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata ad accertare un “error in procedendo”, è giudice anche del fatto, ed e’, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile. Tale apprezzamento di indispensabilità viene svolto dalla Corte di cassazione in astratto, ossia al solo fine di stabilire la idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, senza alcuna assunzione di poteri cognitori di merito da parte della Suprema Corte, spettando pur sempre al giudice di merito l’apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa.
Passando all’esame della documentazione per cui è controversia, osserva il Collegio che le diffide intimate dalla dante causa del ricorrente ai mezzadri, D.S.G. e R.V., costituiscono invero documenti che anziché convalidare l’esclusività del possesso della B., pongono in discussione lo stesso possesso anche nei confronti di terzi soggetti, escludendone quindi in radice il requisito della pacificità; la scrittura privata di compravendita del 7 agosto 1970 fra B.P. e R.V., avente ad oggetto un pezzo di terreno facente parte della quota parte dell’eredità assegnata a B.P. è da ritenere irrilevante perché oltre a riguardare bene diverso rispetto a quello oggetto della presente contesa, riguarda anche soggetti diversi dalle parti in causa; i due atti stragiudiziali di diffida di M.R. del 21.02.1985 e del 06.03.1985 e di controdiffida di B.A. del 28.03.1985 relativi a “divisione bonaria”, nonché il frontespizio e le prime due pagine di perizia stragiudiziale effettuata dal geometra G.E. da Ca., professionista investito dai fratelli B. per addivenire ad una “ripartizione bonaria ed amichevole” dell’eredità relitta del genitore B.V., costituiscono solo atti iniziali volti a provare l’avvio di una trattativa per la divisione bonaria del compendio ereditario, ma non anche la sua concreta realizzazione, quindi non elementi di giudizio diretti a fondare la dimostrazione di un certo accordo bonario seppure orale; l’atto di esproprio dell’Amministrazione provinciale di Cosenza, infine, non comprova il possesso esclusivo di B.A. ben potendo l’indennità di esproprio, in ipotesi di comproprietà, essere corrisposta ad uno solo dei comunisti, secondo la disciplina legale, salvo poi la facoltà degli altri comproprietari ad esercitare azione di rivalsa.
In sintesi estrema, la combinazione dell’art. 345 c.p.c. con la valutazione di indispensabilità dei documenti de quibus non possono che avere esito negativo per la non decisività degli stessi.
Ne consegue che il primo motivo del ricorso proposto dal T. avverso la sentenza Corte d’Appello di Catanzaro n. 1254 del 2013 va respinto.
In definitiva, va accolto il ricorso per revocazione di T.B. avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 22609/2018, depositata il 25 settembre 2018; va revocata la ordinanza impugnata nella parte in cui la stessa dichiarava inammissibile il primo motivo del ricorso proposto da T.B. contro la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1254/2013; va, infine, giudicando in rescissorio, rigettato il primo motivo del ricorso proposto da T.B. contro la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro di n. 1254/2013.
A seguito dell’accoglimento dell’impugnazione per revocazione di una sentenza, il giudice della revocazione, definendo l’intero giudizio, ha poi il potere-dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria (cfr. Cass. 12 marzo 1969 n. 786; coni. Cass. 16 gennaio n. 975 del 2019). La rescissione, anche parziale, della sentenza determina, inoltre, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne discende che occorre in questa sede procedere nuovamente altresì al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. A tal fine, deve considerarsi comunque come T.B. rimanga in sostanza soccombente alla stregua dell’esito della fase rescissoria.
Consegue la regolazione secondo soccombenza delle spese processuali del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo. Stante, peraltro, l’accoglimento del ricorso per revocazione ai fini della pronuncia rescindente, non può perciò dirsi tale impugnazione “respinta integralmente”, e ciò agli effetti della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per revocazione avverso la ordinanza della Corte di cassazione n. 22609/2018, depositata il 25 settembre 2018; revoca la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso proposto da T.B. contro la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1254 del 2013; giudicando in rescissorio, rigetta il primo motivo del ricorso proposto da T.B. contro la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro di n. 1254 del 2013;
condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione e nel giudizio di revocazione, che liquida in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021
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