Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.38636 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19634-2016 proposto da:

COMFORT EDIL SRL, IN PERSONA DEL SUO AMM.RE UNICO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MARRANA 72, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CATTIVERA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO *****, IN PERSONA DELL’AMM.RE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in *****, presso lo studio dell’avvocato MARIA LEONILDA FRANCESCA CHIRICO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 650/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. La Comfort Edil s.r.l agì in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, per chiedere il pagamento del corrispettivo per i lavori svolti in favore del Condominio ***** relativi al ripristino della facciata; l’attrice dedusse di aver concluso, in data 26.6.1998, un contratto d’appalto con l’impresa, che prevedeva il ripristino della facciata nella misura del 40% e che, una volta conclusi i lavori, il committente l’aveva incaricata di eseguire il rifacimento del il restante 60% della superficie dell’edificio.

1.1. Il condominio si costituì per resistere alla domanda e chiese, in via riconvenzionale il risarcimento del danno per i vizi delle opere; in via subordinata eccepì la compensazione delle somme richieste con quanto ancora dovuto dall’attrice.

1.2. Il Tribunale rigettò la domanda principale e riconvenzionale.

1.3. La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’1.2.2016, confermò la decisione sulla base di altra motivazione.

1.4. In primo luogo, la Corte ritenne che la richiesta di compensi riguardasse opere ulteriori rispetto a quelle previste in contratto, che prevedeva il rifacimento del 40% della facciata mentre i lavori svolti avevano interessato l’intera facciata, con demolizione e ricostruzione degli intonaci. Ritenne applicabile l’art. 1661 c.c., e non l’art. 1664 c.c., che regola l’ipotesi in cui vi siano variazioni ordinate dal committente, prevedendo che la richiesta possa essere formulata anche oralmente e la prova possa essere data con ogni mezzo, anche con presunzioni. Nella fattispecie, secondo la corte di merito, non vi era la prova della richiesta orale da parte del condominio che, nei rapporti con l’appaltatore aveva sempre agito con il rispetto delle formalità previste in materia condominiale tanto più che i lavori ulteriori appaltati all’impresa erano stati modificati non solo quantitativamente ma anche qualitativamente rispettato all’originario contratto di appalto.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la Comfort Edil s.r.l. sulla base di quattro motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso il Condominio *****, che ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi, al quale ha resistito la Comfort Edil s.r.l.

2.2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la motivazione, oltre ad essere incomprensibile, conterrebbe un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in quanto, dopo aver affermato che non vi era necessità della prova scritta per le variazioni ordinate dal committente, avrebbe rigettato la domanda perché la prova scritta mancherebbe.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La corte ha affermato che, in relazione alle variazioni ordinate dal committente, previste dall’art. 1661 c.c., la forma scritta non era necessaria ma la ditta appaltatrice non aveva provato l’esistenza della richiesta poiché i rapporti tra l’impresa ed il condominio erano stati sempre caratterizzati dall’osservanza delle forme previste. La corte di merito ha, inoltre, rilevato che nessuna prova era stata fornita in ordine alle ulteriori opere svolte, che erano non solo quantitativamente ma anche qualitativamente diverse a quelle previste in contratto; ha poi aggiunto che le opere svolte avevano riguardato l’intera facciata ma non erano state realizzate secondo le previsioni contrattuali ossia con demolizione e ricostruzione degli intonaci.

1.3. La motivazione consente di cogliere il percorso decisionale del giudice di merito sicché non è ravvisabile il vizio di cui all’art. 132 c.p.c., che è integrato nell’ipotesi di assenza o apparenza della motivazione, denunciabile in sede di legittimità per la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, per “motivazione apparente”, o per “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” o per “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n. 8053).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio consistente nella mancata contestazione, da parte dell’appaltante, dell’allegazione delle opere extracontrattuali realizzate dall’impresa.

2.1. Non sussiste, inoltre, alcuna violazione del principio di non contestazione poiché il condominio aveva contestato di aver incaricato l’impresa di svolgere ulteriori opere rispetto a quelle oggetto del contratto e, solo in via subordinata, aveva eccepito la compensazione delle somme dovute all’appaltatrice ed il risarcimento dei danni per i vizi dell’opera.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. perché costituirebbe mera illazione presumere che l’incarico dovesse essere conferito in forma scritta nonostante risultasse da una serie di documenti che l’impresa avesse comunicato l’esecuzione di tali lavori senza ricevere alcuna risposta del condominio, comportamento concludente ai fini della non contestazione. Ulteriore conferma della presunzione dell’esistenza di un ulteriore incarico all’appaltatore in ordine al rifacimento della facciata sarebbe costituito anche dalle comunicazioni scritte relative al prolungamento dei lavori.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. La Corte d’appello ha motivato la decisione non su mere illazioni ma sulla base delle risultanze istruttorie raccolte nel giudizio, sicché il ricorso si risolve nella sollecitazione al riesame della decisione, che non deve necessariamente prendere in esame, per confutarli, i singoli elementi probatori, soprattutto se irrilevanti ai fini della decisione.

4.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la corte di merito omesso di pronunciarsi sul contenuto di un documento con cui si comunicava l’esecuzione dei lavori extracontrattuali della facciata.

4.1. Il motivo è inammissibile in quanto il vizio di omessa pronuncia è configurabile in relazione alle domande o alle eccezioni, sulle quali il giudice di merito non si sia pronunciato, e non invece sulla valutazione di elementi istruttori, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.

5.1. Il ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del ricorso principale, va dichiarato assorbito.

5.3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

6 – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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