Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.38641 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3021 – 2017 R.G. proposto da:

COMUNE di NAPOLI, – c.f. ***** – in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Fabio Maria Ferrari, e dall’avvocato Alfredo Avella, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Denza, n. 50/A, presso lo studio dell’avvocato Nicola Laurenti.

– ricorrente –

contro

D.C.S., – c.f. ***** – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Luca Ruggiero, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Vittorio Veneto, n. 169, presso lo “Studio D.C.” s.r.l.

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso l’ordinanza dei 16.11/1.12.2016 del Tribunale di Napoli;

udita la relazione nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 del consigliere Dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 l’avvocato D.C.S. conveniva il Comune di Napoli dinanzi al Tribunale di Napoli.

Esponeva che su disposizione della ” R. Gestioni” s.p.a., già affidataria in appalto della gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, era stato incaricato di promuovere taluni giudizi civili nell’interesse dello stesso ente comunale.

Esponeva che, all’esito dell’espletamento degli incarichi, i compensi dovutigli erano rimasti insoluti.

Chiedeva condannarsi controparte al pagamento dei compensi.

2. Resisteva il Comune di Napoli.

3. Con ordinanza collegiale dei 16.11/1.12.2016 il Tribunale di Napoli condannava il Comune di Napoli a pagare al ricorrente il complessivo importo di Euro 90.592,32, di cui Euro 71.400,00 a titolo di compensi professionali, Euro 2.856,00 per c.p.a., Euro 16.336,32 per i.v.a., oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; condannava l’ente pubblico resistente alle spese di lite.

4. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso il Comune di Napoli; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione.

L’avvocato D.C.S. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale – condizionato – articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale; in ogni caso con il favore delle spese.

5. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

Deduce che il Tribunale di Napoli ha fatto indebita applicazione del rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

Deduce in particolare che il rito anzidetto è da seguire unicamente allorché si contesti il quantum debeatur e non già, come nella fattispecie, allorché la contestazione involga anche l’an debeatur.

6. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, giacché il Tribunale di Napoli ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

7. E’ sufficiente il rinvio, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., all’insegnamento n. 4485 del 23.2.2018 delle sezioni unite di questa Corte, a tenor del quale la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all'”an debeatur”; soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande; qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34,35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14.

8. Nei suindicati termini non si configura il denunciato “error”.

Il Comune ricorrente ha dedotto di aver contestato dinanzi al tribunale la titolarità passiva del rapporto obbligatorio ex adverso addotto in giudizio.

Evidentemente, in tal guisa, non si prospettano le ipotesi in cui il rito ex art. 14 cit. è suscettibile di subire limitazioni di operatività.

9. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1362,1363 e 1364 c.c.

Deduce che il Tribunale di Napoli ha erroneamente interpretato la rinunzia espressa dal ricorrente.

Deduce in particolare che la clausola n. 4 inserita nelle singole convenzioni non è per nulla generica, bensì è omnicomprensiva e da riferire a qualsivoglia pretesa vantata nei confronti del Comune di Napoli, la clausola ossia “e’ senz’altro chiara nel suo oggetto generalizzato a tutti i contenziosi promossi su incarico della R. Gestioni s.p.a.” (così ricorso principale, pag. 7).

Deduce del resto, in ordine al parametro ermeneutico del comportamento posteriore alla conclusione del contratto, che è significativo che controparte ha agito per i pretesi compensi molto tempo dopo la stipula delle relative convenzioni.

10. Il secondo motivo del ricorso principale del pari è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, giacché il Tribunale di Napoli ha – pur in parte qua – statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

11. Evidentemente rivestono valenza gli insegnamenti di questo Giudice.

Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inadeguatezza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.Lgs. n. 83 del 2012, per omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello (applicabile ratione temporis nella specie) art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355).

Altresì, l’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Ancora l’insegnamento delle sezioni unite n. 8053 del 7.4.2014.

12. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali teste’ enunciate è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate, giusta, appunto, la statuizione n. 8053/2014 delle sezioni unite, ad acquisire significato in rapporto alla (novella) previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui il Tribunale di Napoli ha ancorato il suo dictum.

Segnatamente, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Più esattamente, il tribunale ha evidenziato che la rinunzia espressa dal ricorrente nei contratti stipulati con la “Napoli Servizi”, sebbene formulata in maniera generica, non era da interpretare “come riferita ai compensi scaturenti da altre e diverse procedure nelle quali il professionista ha patrocinato la R. quale rappresentante del Comune di Napoli” (così ordinanza impugnata pag. 5).

Ed ha soggiunto che il contenuto di ciascun accordo e quindi di ciascuna rinunzia ivi contenuta risultava riferito ad una singola procedura, sicché, qualora “le parti avessero inteso diversamente stabilire, avrebbero stipulato un unico accordo con un’unica rinunzia riferita a tutte le molteplici procedure” (così ordinanza impugnata pag. 5).

D’altra parte, questo Giudice del diritto ha avuto cura di puntualizzare che l’omesso esame di questione relativa all’interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Cass. 8.3.2017, n. 5795; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718).

13. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate l’interpretazione patrocinata dal tribunale partenopeo è inoltre assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ovvero non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale.

D’altronde, in sede di interpretazione dei contratti è possibile fare ricorso al criterio della valutazione del comportamento complessivo solo quando il criterio letterale e quello del collegamento logico tra le varie clausole si rivelino inadeguati – il che non è nella fattispecie – all’accertamento della comune intenzione delle parti (cfr. Cass. 19.5.2000, n. 6482; Cass. 14.11.2002, n. 16022; Cass. 7.7.2004, n. 12477).

14. In ogni caso è innegabile che le censure dal ricorrente addotte si risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione (“il che viene confermato dal fatto che la stessa clausola conteneva anche un’eccezione a tale rinuncia (…)”: così ricorso principale, pag. 7; “tale interpretazione (…) è contrastata dall’essere le formule linguistiche adoperate di carattere omnicomprensivo”: così ricorso principale, pag. 9).

15. Il ricorrente incidentale, “nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Suprema Corte ritenga di superare le eccezioni di inammissibilità sopra formulate, (…) propone ricorso incidentale relativamente alla (…) quantificazione dei compensi professionali allo stesso spettanti” (così controricorso, pag. 14) e denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 10 e del D.M. n. 55 del 2014, art. 2.

Deduce che il tribunale non gli ha riconosciuto le “spese generali” dovute per legge e puntualmente domandate nell’iniziale ricorso.

16. Si reputa, al cospetto del letterale tenore dell’inciso surriferito, che il controricorrente ha inteso formulare in via condizionata il ricorso incidentale.

Pertanto, a fronte della declaratoria di inammissibilità di ambedue i motivi del ricorso principale, la disamina del ricorso incidentale resta assorbita nel rigetto del ricorso principale (si tenga conto comunque che questa Corte spiega che, in materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge, così come l’omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione, costituiscono errori materiali suscettibili di correzione con l’apposito procedimento di cui agli artt. 287 c.p.c. e ss.: cfr. Cass. (ord.) 11.12.2020, n. 28323; si veda anche Cass. sez. un. 21.6.2018, n. 16415).

17. In dipendenza del rigetto del ricorso principale il Comune di Napoli principale va condannato a rimborsare al controricorrente, avvocato D.C.S., le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale, Comune di Napoli, a rimborsare al controricorrente, avvocato D.C.S., le spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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