LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 7773/2017) proposto da:
K.E., in E. (C.F.: *****), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Andrea Aprile e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour;
– ricorrente –
contro
N.M.E., (C.F.: *****) e N.J. (C.F.: *****), in proprio e quali legali rappresentanti della s.r.l. Hotel Erika, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Gernot Rossler, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Leonardo di Brina, in Roma, v. Arcione n. 71;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di Trento – sez. dist. di Bolzano n. 137/2016 (pubblicata il 17 settembre 2016);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.
RITENUTO IN FATTO
1. Provvedendo su un ricorso formulato ai sensi dell’art. 1168 c.c. in data 12 gennaio 2011 da parte di N.M.E. e N.J. (in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della Hotel Erika s.r.l.), il giudice designato del Tribunale di Bolzano, con decreto “inaudita altera parte” poi confermato con ordinanza del 17 febbraio 2011, aveva ordinato, all’esito della fase a cognizione sommaria, a K.E.E., quale proprietaria della p.f. n. 1075 in P.T. 854/11 c.c. Tirolo, di reintegrare i predetti ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio a piedi e veicolare sull’anzidetta particella, disponendo, in particolare, che venisse rimosso il recinto installato dalla resistente nella notte tra il ***** e di tollerare l’accesso all’albergo “Erika” da parte dei medesimi ricorrenti e dei soggetti agli stessi riconducibili (quali fornitori, ospiti, ecc.).
Con ordinanza emessa in virtù dell’art. 669-terdecies c.p.c. il Tribunale in composizione collegiale rigettava il reclamo della resistente.
Di seguito, quest’ultima, con atto del 26 settembre 2011, chiedeva, ai sensi all’art. 703 c.p.c., u.c., di fissare udienza per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio e per la dichiarazione di inefficacia dell’ordinanza adottata in data 17 febbraio 2011.
Con sentenza n. 82 del 2015 l’adito Tribunale di Bolzano dichiarò l’inefficacia degli emanati provvedimenti possessori (in considerazione anche del disposto dell’art. 669-novies c.p.c., comma 3), rigettando l’istanza possessoria sul presupposto che in separato giudizio petitorio, conclusosi all’esito del procedimento di primo grado con la sentenza n. 92/2010, confermata in appello con la sentenza n. 105/2012 (anche se ancora non definitiva siccome impugnata con ricorso per cassazione), era stato ordinato ai sigg. N. e all’Hotel Erika di cessare qualsiasi turbativa e molestia sulla p.f. ***** di proprietà della K..
2. Decidendo sull’appello avanzato da N.E. e N.J. (in proprio e nella qualità prima indicata) e nella costituzione dell’appellata K.E. (che instava per il suo rigetto), la Corte di appello di Trento-sez. dist. di Bolzano, con sentenza n. 137/2016 (pubblicata il 17 settembre 2016), accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata decisione, confermava l’ordinanza possessoria del 2 luglio 2011 emessa dal Tribunale di Bolzano in sede di definizione della fase a cognizione sommaria del procedimento possessorio, condannando l’appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno dell’emanata pronunzia la Corte altoatesina rilevava, sulla premessa della pacificità della commissione del denunciato spoglio violento e clandestino da parte dalla K. e dell’ulteriore circostanza che la sentenza emessa in sede petitoria (a parti invertite) non era ancora passata in giudicato (poiché, per l’appunto, quest’ultima, pendendo il ricorso per cassazione, non era divenuta ancora definitiva), il difetto di quest’ultimo requisito non avrebbe potuto determinare la paralisi della tutela possessoria. Inoltre, osservava ancora il giudice di appello, il richiamo operato dal giudice di prime cure all’art. 669-novies c.p.c., comma 3, era da ritenersi inconferente, dal momento che detta disposizione normativa è riferibile come oggetto alla seconda fase del giudizio possessorio, che si caratterizza come fase eventuale e rimessa all’iniziativa della parte interessata.
3. Avverso la richiamata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la K.E.. Hanno resistito con un unico controricorso gli intimati N.M.E. e N.J. (in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della Hotel Erika s.r.l.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1168 c.c., nonché degli artt. 669-novies, 703,704 e 705 c.p.c., per aver la Corte di appello ritenuto irrilevante l’accertamento petitorio dell’inesistenza del diritto per il quale era stata invocata la tutela possessoria per non essere la relativa sentenza passata in giudicato.
2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,343,346 c.p.c., oltre che – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – degli artt. 1140 e 1168 c.c., nonché degli artt. 669-novies, 703,704 e 705 c.p.c., avuto riguardo all’assunta erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che per paralizzare la tutela possessoria in questione non avrebbe potuto essere invocata neanche la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 60/2001, sia perché il giudice di primo grado aveva espressamente escluso tale possibilità, sia perché in ogni caso l’ordine di rilascio della p.f. contenuto in detta sentenza con i relativi accertamenti e premesse logiche era stato cassato senza rinvio dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 726/2005, sul presupposto dell’inammissibilità dell’appello nella parte in cui la relativa domanda della parte appellante, riproposta in sede di gravame, era stata accolta dal Tribunale.
3. Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 15 c.p.c., oltre che del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, art. 5 per aver la Corte di appello liquidato le spese giudiziali considerando la causa possessoria di valore indeterminabile.
4. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve, perciò essere respinto.
Occorre, infatti, osservare che, ai fini dell’opponibilità dell’accertamento petitorio in sede giudiziale contro il provvedimento di reintegrazione nel possesso dello stesso bene (riferito ad una condotta spoliativa realizzata dopo la sentenza di primo grado nel giudizio petitorio ed in pendenza del giudizio di appello, la cui Corte aveva anche sospeso l’efficacia della prima ai sensi dell’art. 337 c.p.c.) e, quindi, dell’improponibilità della tutela possessoria, sarebbe stato necessario che la sentenza relativa al giudizio petitorio, favorevole alla proprietaria, fosse passata in giudicato. Solo con l’ottenimento di questo risultato la proprietaria avrebbe potuto contrapporre ai possessori il suo diritto petitorio accertato in via definitiva e, quindi, esigere la cessazione di ogni avversa pretesa possessoria, anche agendo in via esecutiva.
Altrettanto correttamente la Corte di appello ha escluso la rilevanza nella fattispecie dell’art. 669-novies c.p.c. (pur richiamato dall’art. 703 c.p.c., u.c.), considerandone la sua inapplicabilità, regolando detta norma il rapporto tra la fase sommaria e la fase a cognizione piena (oltretutto eventuale nel giudizio possessorio) nel giudizio di primo grado e non incidendo, perciò, una volta instaurato il giudizio di appello) sulla tutelabilità della situazione possessoria, con la cui sentenza, in riforma della decisione di primo grado (con intervento della relativa sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c.), sia stata riconosciuta la fondatezza del ricorso possessorio.
Ha rilevato, perciò, giustamente la Corte territoriale che l’inibitoria relativa alla sentenza di primo grado e perdurante durante tutto il giudizio di appello, conclusosi con una sentenza favorevole agli assunti possessori della servitù, non poteva determinare in alcun modo l’inefficacia della tutela possessoria, ottenibile solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza petitoria in favore della proprietaria-spoliatrice.
Del resto è risaputo, sul piano generale, che/in tema di azioni a difesa del possesso, tra causa possessoria e causa petitoria sussiste solo una forma di connessione impropria, non essendo ravvisabile un vincolo di subordinazione o di garanzia o di pregiudizialità, con la conseguenza che il giudizio possessorio può essere proposto e proseguito in attesa dell’esito definitivo del giudizio petitorio, posto che solo la sentenza passata in cosa giudicata che decide la controversia petitoria, escludendo definitivamente la sussistenza del diritto, impone di negare al possesso la protezione giuridica (cfr., per idonei riferimenti, Cass. n. 19384/2009 e anche Cass. n. 14979/2015).
5. Il secondo motivo si profila inammissibile.
Infatti, correttamente, la Corte di appello ha ritenuto irrilevante il richiamo alla sentenza n. 603/2001 del Tribunale di Bolzano e lo ha fatto sulla base di una duplice “ratio”: la prima, perché con detta sentenza era stata esclusa espressamente la non tutelabilità possessoria, senza che tale statuizione fosse stata contestata dalla parte appellata; la seconda, perché, in ogni caso, la pronuncia contenente l’ordine di rilascio della p.f. n. *****, contenuto nella stessa sentenza, coi relativi accertamenti e presupposti logici, era stata cassata con la sentenza di questa Corte n. 726/2005, essendo stato ritenuto l’appello inammissibile nella parte in cui la relativa domanda dell’appellante K., riproposta in sede di gravame, era stata accolta dal Tribunale.
Avendo la ricorrente censurato solo la prima “ratio” e non anche la “seconda”, il motivo è inammissibile, essendo comunque da ritenersi assorbente la seconda ai fini della dichiarazione di infondatezza del relativo motivo di appello.
Al riguardo, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (cfr., tra le tante, Cass. n. 13070/2007 e Cass. n. 18641/2017).
6. Anche la terza ed ultima censura è priva di fondamento e deve, perciò, essere disattesa.
Va in proposito osservato che la ricorrente non ha dimostrato – nello svolgimento della doglianza – di aver fornito al giudice di appello gli elementi necessari per la determinazione del valore della causa applicando, in via analogica, l’art. 15 c.p.c., né ha posto in risalto che ciò era evincibile dalla documentazione acquisita in giudizio, non risultando, oltretutto, irrilevante che la causa possessoria era stata, fin dall’inizio, indicata come avente valore indeterminabile, senza che la K. abbia dato conto di aver contestato, già in primo grado, tale indicazione. In ogni caso, avendo la Corte di appello considerato la causa di valore indeterminabile ha implicitamente ritenuto che non avesse elementi concreti e documentali per rilevarne il valore effettivo (v., da ultimo, Cass. n. 10810/2015), né la ricorrente ha specificamente contestato il quantum della liquidazione operata con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
7. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021
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