LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5111-2020 proposto da:
R.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA VITALE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1134/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/06/2019 R.G.N. 1946/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte appello di Torino con sentenza pubblicata il 28.06.2019, respingeva il ricorso proposto da R.E., cittadino *****, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale richiesta dall’interessato, fuggito dalla ***** per ragioni di liti familiari a sfondo economico (lite tra il padre ed i fratellastri per la proprietà di un terreno) con conseguenze letali per il padre e gravi minacce per il richiedente.
La Corte di appello aveva ritenuto che:
2. Il racconto del ricorrente fosse poco credibile ma non sussisteva la necessità di nuova audizione;
2.1 Non sussistevano le ragioni per ottenere la declaratoria di status di rifugiato, avendo il ricorrente motivato il suo espatrio solo con ragioni economiche e non avendo supportato queste con idonea prova.
2.2 Neppure riconoscibile era ritenuta la protezione sussidiaria poiché assenti e non rappresentate le condizioni necessarie (rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani in caso di rientro nel paese di origine).
2.3 la Corte escludeva altresì che la situazione del paese di origine presentasse profili di indiscriminata e generalizzata violenza ed escludeva anche che l’integrazione sociale in Italia potesse costituire unico motivo per la protezione.
All’esito di tali valutazioni, la Corte di merito rigettava la domanda.
3. Il ricorrente proponeva ricorso avverso detta decisione.
4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva e depositava memoria al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
5. il ricorso è articolato in un motivo; è denunciata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto quali il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5,6,19 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), nonché il difetto di motivazione.
Il ricorrente lamenta la mancata valutazione di tutte le circostanze circa la condizione di vulnerabilità. Al riguardo la corte territoriale aveva rilevato che le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno delle richieste, non fossero sufficienti a corroborarne la fondatezza.
5.1 Va ribadito che pur in presenza di una motivazione economica per l’espatrio, e’, in ipotesi, attribuibile la protezione umanitaria laddove vengano addotte situazioni individuali di vulnerabilità in termini di peculiari condizioni di salute ovvero di solida integrazione socio-lavorativa o anche di condizione del Paese di origine tale da mettere a rischio l’esercizio dei diritti fondamentali della popolazione. Rispetto a tali parametri deve quindi ritenersi che la decisione assunta dalla Corte territoriale difetta di specifico riferimento e approfondimento rispetto a tali condizioni. In particolare non sono state approfondite indagini sulla condizione effettiva del paese di origine, peraltro a fronte di specifiche allegazioni del ricorrente sulla pericolosità dell’intero territorio *****. Questa Corte ha precisato che ” Quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c)” (Cass. n. 22952/2021).
5.2 Anche incoerente rispetto ai criteri legali che governano la materia risulta la mancata considerazione della documentazione relativa alle ferite subite ed alla situazione di disagio psicologico del richiedente.
5.3 Altresì fondate risultano le censure relative alla determinazione del giudice di appello con riguardo al grado di integrazione in Italia. La corte territoriale ha infatti statuito che tale parametro non può costituire motivo unico di riconoscimento della protezione richiesta.
Questa Corte ha recentemente stabilito che “In base alla normativa del testo unico sull’immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno (Cass. SU n. 24413/ 2021) I principi sopra richiamati non sono stati considerati dal giudice d’appello nella decisione assunta. Pertanto devono accogliersi le doglianze ed il ricorso, cassare la decisione e rimettere la causa, per una valutazione coerente con gli enunciati principi, alla corte di appello di Torino, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Torino, diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, all’adunanza, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021