Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.38661 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6687-2020 proposto da:

T.L., T.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA LAURA CECCHINI, rappresentati e difesi dall’avvocato CONSUELO FEROCI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cronologico 721/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 25/11/2019 R.G.N. 50916/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 25 novembre 2019, la Corte d’appello di Roma (sezione per i minorenni) rigettava il reclamo dei coniugi ***** L. e T.A. avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Roma, di reiezione del loro ricorso di autorizzazione a permanere, nell’interesse del figlio minore nato in ***** ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, nel territorio dello Stato italiano;

2. essa condivideva l’inesistenza dei presupposti per l’autorizzazione, richiesta subito dopo l’ingresso in Italia, anche sulla base di una dichiarazione acquisita dalla madre ricorrente, di conferma della relazione dei servizi sociali competenti del 24 settembre 2019, che dava conto dell’arrivo in Italia del nucleo familiare dall'***** (a seguito della vana ricerca ivi dalla coppia, dopo la nascita del figlio, di una stabilizzazione della posizione lavorativa) appena nove mesi prima e del suo inserimento nella famiglia allargata della predetta;

3. in applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in materia, la Corte capitolina escludeva la ricorrenza di un danno effettivo, percepito ed obiettivamente grave per il minore, non avendo egli un radicamento in Italia diverso da quello dei genitori, per avere vissuto la maggior parte del tempo in *****, ove i coniugi pure godevano di una rete parentale e potendo ivi crescere in condizioni di vita e secondo costumi non molto diversi che in Italia;

4. essa acquisiva dalla consultazione di alcuni siti ***** risultanze di un tasso di alfabetizzazione molto elevato e la garanzia di un’istruzione pubblica obbligatoria dai sei ai quindici anni;

5. pertanto, la Corte territoriale non ravvisava un interesse del minore superiore a quello di una presenza e quotidianità familiare, vissuta in misura assolutamente prevalente in *****, essendo invece evidente l’interesse dei coniugi al trasferimento in Italia per ragioni economiche, non tutelabili dall’art. 31 D.Lgs. cit.;

6. con atto notificato il 13 e 17 febbraio 2020 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e al Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma, i coniugi stranieri ricorrevano per cassazione, in via straordinaria ai sensi dell’art. 111 Cost., con quattro motivi.

CONSIDERATO

CHE:

1. in via preliminare, in tema di immigrazione, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, a norma dell’art. 111 Cost., avverso il decreto, pronunciato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 739 – 742bis c.p.c., con il quale la corte d’appello, sezione minori, decida in ordine alla domanda di autorizzazione ad entrare o a permanere temporaneamente sul territorio nazionale, proposta, in deroga alle disposizioni generali sull’immigrazione, dal cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico di un familiare minorenne, ai sensi de D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3: posto che sussistono tanto il requisito della decisorietà, per l’incidenza del provvedimento sul diritto del minore ad essere assistito da un familiare nel concorso delle condizioni richieste dalla legge e contemporaneamente del familiare a far ingresso in Italia e a trattenervisi per prestare la dovuta assistenza; quanto quello della definitività, giacché il decreto, anche di rigetto della domanda, è revocabile solo per fatti sopravvenuti, potendo la richiesta di ingresso del familiare sfornito di permesso di soggiorno essere riproposta solo con la prospettazione di una diversa necessità di assistenza del minore (Cass. s.u. 16 ottobre 2006, n. 22216);

2. i ricorrenti deducono violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3, per interpretazione della nozione di “gravi motivi” in senso restrittivo, senza un giudizio prognostico che tenga conto della loro connessione con lo sviluppo del minore, in tenera età prescolare, pregiudicato dal suo allontanamento dall’Italia, in cui si era bene ambientato e radicato nella realtà locale in cui trasferito con i genitori (primo motivo); violazione dell’art. 8 CEDU, per la lesione del diritto all’unità familiare, senza considerare la natura e l’effettività del vincolo, l’esistenza dei legami familiari, culturali e sociali con il Paese di origine e la durata del soggiorno sul territorio nazionale (secondo motivo); violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, in relazione all’art. 9 Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 a New York, ratificata con L. n. 176 del 1991, per divieto di espulsione e diritto all’unità familiare, avendo nella sostanza la Corte territoriale disposto una “espulsione di fatto del minore” non consentita (terzo motivo); violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31 per carenza e illogicità di motivazione, avendo la Corte territoriale erroneamente attribuito una rilevanza assoluta alla durata del soggiorno in Italia, senza considerare la facilità di adattamento del minore in tenera età ad un ambiente sereno e stabile, come quello in Italia, né valutare la potenzialità del danno derivante dall’interruzione del percorso ivi intrapreso sul suo sviluppo psico-fisico (quarto motivo);

3. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

4. in linea di diritto, giova premettere che, in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31 non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione; con la conseguenza che le situazioni potenzialmente integranti i “gravi motivi” di cui al citato articolo non si prestano ad una catalogazione o standardizzazione, spettando piuttosto al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all’età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l’aumentare della stessa e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è invece crescente con l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (Cass. 21 febbraio 2018, n. 4197; Cass. 30 settembre 2020, n. 20762); che inoltre si deve trattare di situazioni di non lunga o indeterminabile durata, né caratterizzate da tendenziale stabilità che si concretino in eventi traumatici e non prevedibili trascendenti il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (Cass. 17 dicembre 2015, n. 25419; Cass. 12 dicembre 2017, n. 29795); che pure devono essere valutati elementi quali l’età prescolare del soggetto tutelato ed il pregiudizio che il minore dovrebbe sopportare in conseguenza dell’eventuale distacco dal luogo in cui ha il centro dei propri interessi e relazioni (Cass. 3 agosto 2017, n. 19433);

4.1. tanto chiarito in punto di diritto (ribadito come siano considerati presupposti essenziali al riguardo che il minore si trovi in Italia e la sua integrazione nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici, in funzione del danno verosimilmente derivante per il rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto: Cass. 1 settembre 2020, n. 18188; Cass. 12 luglio 2021, m. 19797), basti dire come indiscutibilmente nella specie il minore non si trovasse nel territorio nazionale né prima dell’arrivo dei propri genitori, né autonomamente dagli stessi: sicché, non sussistono i presupposti di applicazione della tutela infondatamente invocata;

4.2. la Corte territoriale, in esatta applicazione dei suenunciati principi di diritto, ha accertato in fatto e congruamente argomentato come i coniugi ***** L. e T.A. abbiano richiesto l’autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia non appena ivi giunti dall'***** insieme con il minore, dopo la sua nascita, per una ragione estranea allo specifico interesse del minore (così al penultimo capoverso di pg. 3 del decreto) ed esplicitamente affermata dai medesimi ricorrenti (che hanno giustificato l’ingresso in Italia “per trovare migliori condizioni di vita, opportunità lavorative e dunque per avere la possibilità di sfamare la famiglia e provvedere a tutti i bisogni primari”: così al primo periodo di pg. 3 del ricorso), in assenza – giova ribadire – di un radicamento del minore autonomo da quello della madre e del padre, da sempre con lui conviventi e presenti in Italia in modo irregolare (così dal quinto all’ottavo capoverso di pg. 3 del decreto);

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535), sulla base del seguente principio di diritto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1:

“Ribadito, in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, che, per l’applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, costituiscono presupposti essenziali che il minore si trovi in Italia e che sia integrato nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici, essi non ricorrono nell’ipotesi di una coppia di coniugi (nel caso di specie: *****), i quali abbiano richiesto detta autorizzazione non appena giunti in Italia dall'*****, insieme con il minore per la prima volta dopo la sua nascita, per una ragione estranea al suo specifico interesse, quale il miglioramento delle proprie condizioni di vita”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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