LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6741-2020 proposto da:
B.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO IPPOLITO D’AVINO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2290/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/11/2019 R.G.N. 2164/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza 29 novembre 2019, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava il gravame di B.S., cittadino *****, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa riteneva il racconto del richiedente (che aveva riferito di avere lasciato il Paese “per timore del conflitto in corso e per fuggire dalla guerra”) non credibile per difetto di veridicità e genericità delle dichiarazioni, neppure verificabile senza elementi di riscontro;
3. la Corte territoriale escludeva, anche in riferimento alle illustrate condizioni generali, politiche, economiche e sociali del ***** e in particolare di *****, sua regione di provenienza, l’accoglibilità delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato, né di protezione sussidiaria; ma neppure umanitaria, in assenza di allegazione di “sussistenza di un’emergenza nel suo Paese tale da non offrire alcuna garanzia di vita qualora vi facesse ritorno”;
3. con atto notificato il 17 febbraio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente sull’insussistenza dei requisiti di protezione sussidiaria, consistente nella riproduzione testuale della fattispecie normativa (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo, quale la propria cattura, per essere un noto lottatore, mentre si trovava il 21 febbraio 2015 nella città di ***** (*****) appunto per un incontro di lotta *****, da un gruppo armato di ribelli che lo avevano rapito (insieme con altri giovani) per arruolarlo alla loro causa per la sua straordinaria forza fisica, riuscendo egli a liberarsi e a fuggire dopo circa un mese: situazione rilevante anche in funzione dell’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata dovuta ad un conflitto armato (secondo motivo); violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 3 CEDU, per assenza di valutazione comparativa tra la condizione di integrazione del richiedente in Italia e la situazione del suo Paese (terzo motivo);
2. il primo motivo è fondato e assorbe gli altri;
3. la Corte territoriale ha effettivamente argomentato l’inesistenza dei presupposti di concessione della protezione sussidiaria del richiedente, con la mera ripetizione del testo normativo (“non essendovi il rischio di torture e/o altre forme di maltrattamento, né una situazione di violenza indiscriminata nella regione di residenza del richiedente, con concreto pericolo di danno grave e per lo stesso”: così al secondo capoverso di pg. 7 della sentenza);
3.1. ciò integra la fattispecie di assoluta mancanza o apparenza di motivazione, costituente un vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto priva dell’esposizione dei motivi in diritto a fondamento della decisione (Cass. 16 luglio 2009, n. 16581; Cass. 10 agosto 2017, n. 19956);
4. ancor prima, la Corte calabrese ha omesso di illustrare il racconto della vicenda del richiedente (“il ricorrente ha riferito… di aver lasciato il proprio paese per timore del conflitto in corso e per fuggire dalla guerra”: così al terz’ultimo capoverso di pg. 6 della sentenza): in tal modo privandola dell’essenziale requisito di “concisa esposizione delle ragioni di fatto… della decisione”, prescritto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, che non costituisce un elemento meramente formale, bensì da apprezzare esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 15 novembre 2019, n. 29721);
5. pertanto il primo motivo deve essere accolto, con assorbimento degli altri e la sentenza cassata, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021