Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38674 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1604-2020 R.G. proposto da:

COMUNE di PRAGELATO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce ai ricorso, dagli avv.ti Maurizio FOGAGNOLO e Guido Francesco ROMANELLI, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria, n. 5, int. 1, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE 20 MARZO 2006, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. A.F., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Michele PERACINO, nonché dagli avv.ti Claudio LUCISANO e Maria Sonia VULCANO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio, n. 91, presso lo studio legale dei predetti ultimi due difensori;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 678/03/2019 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Il Comune di Pragelato ricorre con due motivi, cui l’intimata Fondazione 20 Marzo 2006 replica con controricorso, per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte che, in controversia su impugnazione di un avviso di accertamento e emesso ai fini ICI per l’anno d’imposta 2011 con riferimento ad alcuni immobili sui quali la predetta contribuente vantava diritti di proprietà superficiaria, ha rigettato l’appello proposto dal predetto Ente ritenendo l’atto impositivo privo di motivazione.

Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, è infondato e va rigettato.

Invero, la CTR ha sostenuto che l’atto impositivo era privo di motivazione in quanto nello stesso il Comune si era “limitato a richiamare riferimenti normativi”, ad affermare che l’atto era stato emesso per “infedele denuncia ed attribuzione rendita definitiva” e a riportare la sola “elencazione dei dati degli immobili oggetto di accertamento”.

In buona sostanza i giudici di appello hanno espresso una ben chiara ratio decidendi, con argomentazioni idonee a dare conto delle ragioni della decisione assunta, sicché deve escludersi l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass., Sez. U., n. 22232/2016 cit.).

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto privo di motivazione l’avviso di accertamento ICI emesso per “infedele denuncia ed attribuzione rendita definitiva” effettuata dall’Agenzia del territorio a seguito di DOCFA presentata dalla stessa Fondazione e riportante “l’elencazione dei dati degli immobili oggetto di accertamento”.

Il motivo è fondato e va accolto.

Va premesso in fatto che nella specie è pacifico, risultando oltre che dagli atti di parte anche dalla motivazione della sentenza impugnata:

1) che a seguito di diffida del Comune (in data 11/05/2011) e dell’Agenzia del territorio (del 17/04/2012) alla regolarizzazione catastale degli immobili su cui la Fondazione vantava diritti di proprietà superficiaria, quest’ultima vi provvedeva nel 2015 con procedura DOCFA;

2) che l’Agenzia del territorio con proprio provvedimento del 2016 rettificava in parte i dati di classamento e le rendite degli immobili;

3) che, sulla base di tali variazioni catastali, il Comune di Pragelato emetteva l’avviso di accertamento impugnato;

4) che tale atto veniva emesso per “infedele denuncia ed attribuzione rendita definitiva” e nello stesso il Comune indicava i riferimenti normativi e riportava “l’elencazione dei dati degli immobili oggetto di accertamento” (così nella sentenza impugnata, pag. 4), con la specificazione di quanto dichiarato dalla contribuente e di quanto accertato dall’ufficio. Ciò risulta oltre che dalla sentenza impugnata, anche dal ricorso ove a pag. 5, nota 2, il ricorrente ha trascritto (in ossequio al principio di autosufficienza, che, pertanto, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, risulta rispettato) la tabella riepilogativa contenuta nell’atto impositivo.

Ciò posto è ben evidente che l’avviso di accertamento impugnato contenesse un’adeguata motivazione, idonea a mettere la Fondazione, che aveva presentato la DOCFA, a cui era stata notificato il provvedimento di rettifica adottato dall’Agenzia delle entrate (che non risulta essere stato impugnato, ciò non emergendo neppure dalle difese della controricorrente) e che era stata protagonista, come ammette la stessa CTR, “di un “contenzioso” prolungato negli anni in relazione ad immobili di non poca rilevanza anche pubblica”, in condizioni di conoscere le ragioni della maggiore ICI pretesa dal Comune di Pragelato.

Peraltro, a tale conclusione deve comunque pervenirsi sulla base della considerazione che non è condivisibile l’assunto sostenuto dalla CTR, secondo cui l’Ente “avrebbe dovuto redigere gli atti di accertamento non solo ripercorrendo quanto negli anni accaduto (…) ma, soprattutto, evidenziando a che titolo (anche normativo) venivano richiesti i pagamenti delle imposte omesse” (sentenza impugnata, pag. 4).

Al riguardo è sufficiente osservare come fosse del tutto ultroneo ripercorrere nella motivazione dell’atto impositivo le vicende che avevano portato alla determinazione del classamento e della rendita degli immobili, a cui la Fondazione aveva partecipato attivamente, mentre il titolo della pretesa impositiva era chiaramente desumibile dall’atto, emesso ai fini dell’ICI e per “infedele denuncia ed attribuzione rendita definitiva”, non essendo causa di nullità dell’avviso di accertamento la mancata indicazione delle corrispondenti disposizioni legislative quando sia chiara, come nel caso in esame, la ragione dell’obbligazione tributaria.

Peraltro, considerato che le rendite catastali sono state rideterminate a seguito di procedura DOCFA, pare opportuno ricordare l’orientamento di questa Corte in materia, in base al quale l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se “gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati”, sussistendo, solo in caso contrario, l’obbligo di una motivazione più articolata, che specifichi le differenze riscontrate, “sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass. n. 3394 del 2014, n. 12497 del 2016, n. 23237 e n. 6065 del 2017, n. 31809 e n. 12777 del 2018, n. 30166 del 2019, n. 13336 e n. 13371 del 2020).

Orbene, alla stregua di tutte le considerazioni svolte, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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