LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5180-2020 R.G. proposto da:
Z.B., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Alessandra AMANTEA ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ridolfino Venuti, n. 20, presso lo studio legale dell’avv. Francesco ORSOMARSO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2788/23/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, depositata in data 24/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
RILEVATO
che:
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da Z.B. avverso gli avvisi di accertamento di maggiori redditi IRPEF per gli anni d’imposta 2011 e 2012 che l’Agenzia delle entrate aveva emesso a seguito di una verifica effettuata nei confronti della Z. Holding s.p.a., di cui la contribuente era stata legale rappresentante fino al 22/12/2014, e dei risultati delle verifiche effettuate sui conti correnti alla medesima riconducibili.
1.1. Sosteneva la CTR, per quanto ancora qui di interesse e con riferimento agli accertamenti bancari, che “non è necessaria alcuna (ulteriore) dimostrazione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, della riconducibilità dei movimenti alla responsabilità del titolare del conto e che, “Quanto alle giustificazioni riguardo ai prelievi e ai versamenti in contanti, genericamente indicati quali mezzi per gestire retribuzioni, è del tutto evidente sia la carenza di prova che la non opponibilità fiscale”.
2. Avverso la suddetta sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui l’intimata replica con controricorso.
3. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 – violazione del diritto di difesa – onere della prova – presunzione legale relativa” posta dalla disposizione censurata.
2. La ricorrente, richiamando le pronunce di questa Corte n. 2386 del 2019 e n. 32974 del 2018, sostiene che gravasse sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare la riconducibilità ad essa contribuente dei movimenti accertati su due conti correnti intestati anche a soggetto terzo, nella specie tale Ze.Ad..
3. Il motivo è infondato e va rigettato.
4. Invero, è principio giurisprudenziale consolidato, cui deve darsi continuità, quello secondo cui le disposizioni in materia di accertamenti bancari, ovvero il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in tema di imposte dirette e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in tema di IVA, consentono all’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive utilizzando i dati relativi ai movimenti su tutti i conti correnti bancari intrattenuti del contribuente, anche se cointestati ad un terzo estraneo all’impresa, sicché non è sufficiente ad escludere l’operatività della presunzione legale il mero riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge non impiegato nell’azienda ed alla commistione tra consumi familiari ed attività imprenditoriale, essendo necessaria la prova analitica dell’estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria (cfr. Cass. n. 20981 del 2015).
5. Trattasi di principio che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, sono chiaramente espressi anche nelle pronunce da quella citate, in cui si pone la distinzione tra conti correnti intestati o cointestati (come nel caso di specie) al contribuente e quelli, invece, intestati esclusivamente a terzi.
6. Si legge, infatti nella sentenza n. 2386 del 2019 che “in tema di accertamenti bancari, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 1 e 7 (in materia di imposte dirette) e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7 (in materia di IVA) – che accordano all’ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione trovano applicazione unicamente ai conti intestati o cointestati al contribuente, e non con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l’ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l’intestazione a terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti (cfr., e pluribus, Cass. n. 14089/2017; n. 11145/2011)”.
7. Negli stessi sensi si era pronunciata questa Corte nell’ordinanza n. 32974 del 2018, affermando che “Nell’ambito dei poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 7, disciplina l’accertamento di tipo bancario, prevedendo la facoltà dell’Ufficio di richiedere all’ente creditizio “documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto con i loro clienti”. Poiché la disposizione non limita l’acquisizione della documentazione ai soli conti bancari formalmente intestati al contribuente accertato, si deve ritenere che l’acquisizione della documentazione bancaria può estendersi anche ai conti correnti intestati a terzi soggetti, ma alla condizione che, pur in mancanza della formale titolarità, il conto sia nella disponibilità di fatto del contribuente sottoposto a verifica fiscale. Solo in presenza di tale condizione (formale intestazione ovvero disponibilità di fatto del conto), il cui onere probatorio compete all’Ufficio, diviene operante la presunzione legale stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2) secondo cui “gli importi riscossi” (versamenti), rilevati sui conti intestati o riconducibili di fatto al contribuente, devono essere considerati “compensi” provento dell’attività di lavoro autonomo svolta dall’interessato, con spostamento dell’onere probatorio sul contribuente al quale spetta fornire la prova contraria alla presunzione, dimostrando che si tratta di somme comprese nella determinazione del reddito o che non hanno rilevanza reddituale. In altri termini, in caso di conti bancari di cui sia formalmente titolare il contribuente accertato la presunzione che gli “importi riscossi” siano compensi è immediatamente applicabile; nel caso di conti intestati a terzi, l’Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale in oggetto, deve fornire la previa prova, anche per presunzioni (purché qualificate), che il conto bancario intestato a terzi sia nelle effettiva disponibilità del contribuente, al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni del conto fiscalmente rilevanti”.
8. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'”omessa motivazione su un fatto decisivo, errata e carente identificazione del reddito accertato”. Sostiene che la CTR aveva omesso di motivare sulla domanda avanzata da essa contribuente di riduzione della pretesa tributaria avanzata sia con riferimento all’entità dei redditi già esposti nelle relative dichiarazioni annuali, sia con riferimento ai pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti della società amministrata, effettuate con parte dei prelievi bancari ripresi a tassazione.
9. Il motivo, con cui peraltro si deduce un error in procedendo, ovvero l’omessa pronuncia su una domanda avanzata con l’appello, è inammissibile per difetto di specificità.
10. Nel caso di specie la ricorrente non si è attenuta al principio giurisprudenziale secondo cui “Nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, è necessaria l’illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata” (Cass. n. 16102 del 2016).
11. In ogni caso il profilo di censura in esame è infondato posto che la CTR dà espressamente atto in sentenza che “la Z. aveva dichiarato esclusivamente redditi da compensi percepiti quale amministratore di società” (sentenza, pag. 2) omettendo quindi di denunciare quelli emersi a seguito degli accertamenti bancari, affermando che “per ciò che riguarda la qualificazione del reddito 1.1 attribuzioni alternative avrebbero dovuto essere specificamente indicate, e dimostrate” dalla contribuente, che evidentemente a ciò non aveva provveduto. Accertamento in fatto, quest’ultimo, non adeguatamente censurato dalla ricorrente.
12. Anche il secondo profilo di censura è infondato posto che la CTR proprio con riferimento ai “mezzi per gestire retribuzioni” ha sostenuto che “e’ del tutto evidente sia la carenza di prova che la non opponibilità all’ufficio fiscale”. Sicché la questione non solo è stata presa in considerazione dalla CTR, ma è stata anche decisa con motivazione anche questa non censurata.
13. In estrema sintesi, quindi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021