Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38682 del 06/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1984-2021 proposto da:

F.A.A., F.S.C., M.C.F., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO RIOMMI, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTI DEL CLITUNNO 25, presso lo studio dell’avvocato FERNANDO AMODIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLAVIANO PELUSO;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2106/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

che:

M.C.F., F.S.C. e F.A.A. propongono ricorso per cassazione con due mezzi, corroborati da memoria, nei confronti di B.C., avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze depositata il 16/11/2020 che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale era stata accertata giudizialmente la paternità naturale di F.C., deceduto, nei confronti di B.C., nel procedimento da questa proposto nei confronti delle eredi di F..

B. ha replicato con controricorso, chiedendo anche la condanna delle ricorrenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per lite temeraria, ed ha depositato memoria.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto che il rifiuto delle eredi a sottoporsi all’esame del DNA costituisse un elemento indiziario idoneo da solo a consentire il riconoscimento della paternità. Le ricorrenti si dolgono che la decisione sia stata assunta solo sulla scorta del rifiuto da loro opposto a sottoporsi all’esame del DNA, senza lo svolgimento di altra attività istruttoria.

II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 269 c.c., comma 2, e dell’art. 2728c.c., nonché dell’art. 115c.p.c., dell’art. 116c.p.c., comma 2, e dell’art. 118 c.p.c., comma 2, per avere la Corte di appello ritenuto che il rifiuto delle eredi a sottoporsi all’esame del DNA, stante l’avvenuta cremazione della salma di F.C., costituisse un elemento indiziario idoneo da solo a consentire il riconoscimento della paternità equiparandolo ad una vera prova.

Le ricorrenti, infine, hanno sollecitato la rimessione della decisione, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, alle Sezioni Unite della Suprema Corte per difformità dalle decisioni rese dalle sezioni Semplici in materia di presunzioni semplici e, in ogni caso, per la particolare importanza della questione di massima trattata.

2. Il ricorso è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi e non la censura efficacemente; i motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione.

3. Va rammentato che questa Corte ha reiteratamente affermato che, in materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’accertamento del rapporto di filiazione. Le indagini ematologiche e genetiche, affidate al consulente d’ufficio, non rappresentano, pertanto, nella fattispecie in esame, soltanto un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituiscono il più valido strumento per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione (Cass. n. 3563 del 17/02/2006; Cass. n. 15568 del 14/07/2011). A ciò va aggiunto che “in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269 c.c., comma 2, non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione, al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo “status”” (Cass. n. 3479 del 23/02/2016), pertanto, è indiscussa l’esigenza istruttoria che ha condotto alla decisione di espletamento della CTU.

Quanto al rifiuto a sottoporsi all’indagine sul DNA è stato, inoltre, condivisibilmente affermato che “nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche – nella specie opposto da tutti gli eredi legittimi del preteso padre – costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.” (Cass. n. 6025 del 25/03/2015; cfr. anche Cass. n. 3479 del 23/02/2016; Cass. n. 14458 del 05/06/2018).

Tanto premesso, va osservato che – contrariamente a quanto assumono le ricorrenti – la Corte distrettuale non ha fondato la sua decisione esclusivamente sull’ingiustificato rifiuto a sottoporsi al test del DNA, ma ha considerato che vi erano ulteriori elementi probatori, peraltro emersi già nel primo grado di giudizio, segnatamente “che non era contestato che, come esposto dall’attrice, il F. era il medico di famiglia della coppia B.R. (marito di sua madre) – L.A. (madre) e pertanto era verosimile che frequentasse la famiglia; che inoltre la sentenza 363/2005 dello stesso Tribunale di Arezzo aveva accertato che il B. non era padre dell’attrice; che il rifiuto non poteva considerarsi legittimo non solo per la cremazione della salma del padre ma anche perché il CTU che sarebbe stato nominato era tenuto al segreto professionale e al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali; che le convenute in questione non avevano meglio specificato la fondatezza giuridica del loro rifiuto connesso all’asserito timore che i loro dati genetici potessero essere utilizzati al di fuori dell’accertamento genetico da compiere” (fol. 2 della sent. imp.) ed ha disatteso i motivi di appello tesi a contrastare la rilevanza di detti elementi che sono confluiti nelle risultanze istruttorie oggetto di valutazione in sede di gravame.

Ne consegue che le due censure, focalizzate sull’unicità dell’indizio, costituito dal rifiuto opposto dalle stesse ricorrenti a sottoporsi all’esame del DNA, non colgono nel segno e risultano pertanto inammissibili.

4. Va, conseguentemente, disattesa la richiesta di rimessione della controversia alle Sezioni Unite.

5. Va, peraltro, respinta la richiesta di condanna delle ricorrenti ex art. 96 c.p.c. formulata dalla controricorrente. Atteso che “L’accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l’aver abusato dello strumento processuale.” (Cass. Sez. U. n. 25041 del 16/09/2021), va osservato che, nel caso di specie, non ricorro i presupposti richiesti poiché l’azione, seppure inammissibile, non appare pretestuosa.

6. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 2019 e 4315 del 2020).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna le ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472