LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24388/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
BIRELLO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Ara Coeli 1, presso l’avvocato Ilaria Scatena, rappresentata e difesa dall’avv. Paola Beconi;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 22/25/12, depositata il 12/03/2012;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2021 dal Consigliere Guida Riccardo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’Agenzia delle entrate ricorre con un motivo contro Birello Costruzioni S.r.l., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che ha dichiarato inammissibile (per decorrenza del termine “lungo” semestrale per proporre il gravame) l’appello dell’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione della società contro l’avviso di accertamento di maggiore imponibile, ai fini I.r.e.s. e I.r.a.p., e di maggiore volume di affari, ai fini I.v.a., per il periodo d’imposta 2005.
2. Preliminarmente si osserva che nella precedente Camera di Consiglio del 18/01/2019 questa Corte (in altra composizione) ha sospeso il giudizio su istanza della contribuente, datata 05/12/2018, di sospensione D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.
3. La contribuente, in data 27/05/2019, ha depositato la domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6, con la ricevuta di versamento dell’intero importo dovuto per il condono.
4. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021