Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.38687 del 06/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6678/2020 proposto da:

O.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO LERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 993/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 02/07/2019 R.G.N. 1315/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello proposto da O.G., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. Il ricorrente aveva narrato di militare per il partito ***** e di avere seguito tra i giovani; che i militanti del partito avversario, A.C., lo avevano minacciato per indurlo ad abbandonare il ***** ed unirsi al loro partito; che un giorno aveva trovato vicino casa sua il cadavere di un giovane e per timore che fosse una manovra degli appartenenti al partito avverso, perché egli fosse considerato un assassino, era fuggito dalla Nigeria.

3. La Corte d’appello ha giudicato non credibile il racconto del richiedente. Ha di conseguenza escluso i presupposti per lo status di rifugiato, comunque sottolineando che il ***** è un partito legale in Nigeria ed è il secondo partito del Paese e che le elezioni sono nel complesso corrette. Ha parimenti escluso i presupposti della protezione sussidiaria, rilevando come non vi fosse nello Stato di provenienza, e specificamente nella regione di provenienza del richiedente, un pericolo generalizzato per la presenza di una violenza indiscriminata.

4. Riguardo alla domanda di protezione umanitaria, la Corte d’appello ha dato atto della rimessione della causa in istruttoria al fine di indagare sulla necessità di cure mediche del richiedente. Ha accertato, in base ai documenti prodotti, che il predetto è stato sottoposto a meniscotomia nel ***** per curare lesioni al ginocchio sinistro; che il ***** permaneva una zoppia ed un deficit di estensione; che il ricorrente si era sottoposto a dieci sessioni di stimolazioni elettriche nel *****; che in mancanza di segnalazioni successive, doveva ritenersi che il suddetto problema sanitario era stato risolto e che non fosse necessaria la permanenza in Italia per la prosecuzione delle cure mediche. I giudici di appello hanno escluso che emergessero altri profili di vulnerabilità così come che vi fosse la prova di un inserimento molto avanzato nella società italiana (non potendosi qualificare come tale l’attività di volontariato nella pulizia dei giardini), atti a giustificare la concessione della protezione umanitaria.

5. Avverso tale sentenza il richiedente la protezione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

6. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

7. Col primo motivo di ricorso si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

8. Si assume di aver portato a conoscenza della Corte d’appello l’esistenza di un’altra patologia diagnosticata al richiedente come “diabete tipo 2”, risultante dalla documentazione che si deposita, e che il predetto è seguito presso la *****. Si sostiene che in Nigeria il ricorrente non potrebbe ricevere cure adeguate in ragione della inefficienza del sistema sanitario.

9. Col secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

10. Si segnalano gli aspetti di vulnerabilità del signor O. a causa delle precarie condizioni di salute e della difficoltà di cura nel Paese d’origine ed inoltre perché, ormai cinquantenne, non avrebbe possibilità di inserimento lavorativo in Nigeria e finirebbe in una condizione di indigenza.

11. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto parte ricorrente fa riferimento alla patologia diabetica curata in Italia e per la quale non potrebbe ricevere cure adeguate nel Paese d’origine, senza tuttavia trascrivere né depositare la documentazione a sostegno e senza specificare in quali atti processuali e in che termini abbia dedotto tale questione dinanzi ai giudici di merito, visto che la sentenza d’appello fa unicamente cenno ad altra patologia al menisco riguardo alla quale ha accertato l’avvenuta guarigione (dopo aver rimesso la causa in istruttoria e svolto gli accertamenti supplementari).

12. Anche il secondo motivo risulta inammissibile là dove fa riferimento alla difficoltà di cura della patologia diabetica nel Paese di provenienza, in ragione della dichiarata inammissibilità del primo motivo sul punto.

13. Le residue censure sul rigetto della domanda di protezione umanitaria sono del tutto generiche, incentrate sulla difficoltà che il ricorrente, ormai cinquantenne, avrebbe nel trovare lavoro in Nigeria, senza nessun elemento descrittivo sulle sue condizioni di vita e di integrazione, anche lavorativa, nel Paese ospitante.

14. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

15. Nulla va disposto sulle spese atteso che il Ministero non ha svolto attività difensiva.

16 Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472