LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margerita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23332-2017 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUILIO N. 116, presso lo studio dell’avvocato CARLO BORELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato EDOARDO BERTERO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA” di CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI;
– controricorrente –
contro
EQUITALIA NORD SPA, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 382/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
che:
C.P. ha domandato la cassazione della sentenza Corte d’appello di Torino, che, nel confermare la sentenza del Tribunale della stessa città, aveva rigettato l’opposizione ad avviso di addebito notificatole da Equitalia s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) a titolo di contributi e sanzioni dalla stessa asseritamente dovuti alla gestione Commercianti per i redditi prodotti nell’anno 2007;
la Corte territoriale, nell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi modello unico/2008 da parte dell’appellante, ha riscontrato una condotta di natura dolosa ed ha, pertanto, ritenuto non operante la sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8; ha dichiarato fondata la pretesa dell’ente previdenziale in quanto il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria si era concluso con l’accertamento della sussistenza di un maggior reddito; ha infine accertato non decorsa la prescrizione quinquennale, collocando il dies a quo della stessa, alla data di accertamento dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
C.P. ha affidato le sue ragioni a tre motivi di ricorso, illustrati da successiva memoria;
l’Inps ha depositato controricorso; Equitalia s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) è rimasta intimata;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
il primo motivo sostiene l’avvenuta prescrizione del debito; esso si fonda sulla considerazione che il dies a quo della prescrizione avrebbe dovuto decorrere dal termine di scadenza del pagamento del debito contributivo e non dalla data di accertamento dei redditi da parte dell’agente della riscossione; che nel caso di specie il debito scadeva il *****, mentre l’avviso d’accertamento era stato notificato il *****;
il secondo motivo contesta la mancata applicazione della sospensione legale in ragione della condotta dolosa dell’odierna ricorrente; contraddice l’affermazione della Corte territoriale, opponendo che l’ampiezza dei poteri di controllo in capo all’Agenzia delle Entrate, di cui l’Inps si avvale per la riscossione dei crediti a lui dovuti, porterebbero ad escludere la sussistenza di impedimenti a svolgere gli ordinari controlli di eventuali omissioni da parte dei contribuenti;
il terzo motivo lamenta l’approssimazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto “sicuramente fondata” la pretesa dell’Inps in base all’esito favorevole del giudizio tributario, sebbene quest’ultimo fosse ancora pendente;
il Collegio dà atto che in prossimità dell’Adunanza camerale, e nei termini di legge, il difensore costituito di C.P., inviando la domanda attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in data 3.05.208, che ha accolto la medesima, ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata di cui al D.L. n. 148 del 2017, conv. con modif. nella L. n. 172 del 2017 (cd. rottamazione bis), assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce l’istanza di definizione agevolata, giusta la normativa richiamata;
in definitiva, il giudizio deve essere dichiarato estinto; nulla per le spese;
in considerazione dell’estinzione del giudizio si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021