Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38708 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15409-2020 proposto da:

EUROKOSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO VIOLI, ENRICA BERNARDINI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LETIZIA GRIPPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 380/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

che:

1. con sentenza 13 settembre 2019, la Corte d’appello di Genova rigettava l’appello di Eurokostruzioni s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, di condanna della società al pagamento del complessivo credito di Euro 202.711,67 vantato dall’Inail nei confronti di Ligure Asfalti s.n.c. (dichiarata fallita dal Tribunale di La Spezia), ammesso allo stato passivo con prelazione ipotecaria, nella sua qualità di assuntrice del concordato fallimentare omologato dallo stesso Tribunale;

2. essa ribadiva che il decreto del Tribunale di omologazione del concordato fallimentare prevedesse l’integrale pagamento dei creditori ipotecari, tra i quali appunto l’Inail;

3. con atto notificato il 15 maggio 2020, la società ricorreva per cassazione con unico motivo, cui l’Inail resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. la ricorrente deduce nullità della sentenza e del procedimento per omessa dichiarazione di ne bis in idem, per il mancato rilievo, possibile anche d’ufficio, del giudicato esterno formatosi sulla sentenza del Tribunale di La Spezia n. 649/2007, di condanna solidale di Ligureasfalti s.r.l. (poi Ligureasfalti di P.M. & C. s.n.c.) e di A.B. al pagamento, in favore dell’Inail a titolo di indennità assicurative corrisposte al dipendente B.I. per infortunio sul lavoro, della somma di Euro 192.665,77 oltre rivalutazione e interessi, insinuata ed ammessa in via ipotecaria allo stato passivo del fallimento Ligureasfalti s.n.c. e quindi credito compreso nel piano concordato fallimentare omologato (unico motivo);

2. esso è inammissibile;

3. la questione è stata tardivamente dedotta, posto che il giudicato in questione si è formato in epoca anteriore alla sentenza impugnata e non è pertanto rilevabile d’ufficio per la prima volta in cassazione: è noto che, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno sia, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, operando invece se la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (Cass. s.u. 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. 22 gennaio 2019, n. 1534);

3.1. inoltre, il motivo difetta pure di specificità, per omessa trascrizione del giudicato, preliminare anche all’esame del vizio di error in procedendo (Cass. 13 dicembre 2006, n. 26627; Cass. 16 luglio 2014, n. 16227; Cass. 23 agosto 2018, n. 21041);

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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