Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.38717 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18522/2019 proposto da:

L.Y.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto, 90, presso lo studio dell’Avvocato Luciano Natale Vinci, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Mariani, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO, QUESTURA DI MILANO;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Milano depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Milano, con l’ordinanza in epigrafe indicata, ha rigettato il ricorso proposto da L.Y.C., cittadino dello Stato del Cile, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Milano, ritenendo che l’amministrazione avesse in modo diligente esaminato la situazione dello straniero privo di attività lavorativa regolare e di garanzie finanziarie provenienti da fonte lecita, nella chiarezza della motivazione addotta che aveva consentito all’interessato di difendersi nel merito.

Il Giudice di Pace ha ritenuto l’insussistenza, nelle motivazioni svolte a sostegno del proposto ricorso, di ragioni che avrebbero invece sostenuto l’allontanamento volontario del ricorrente e tanto nella rilevata clandestinità dello straniero ed in difetto di interesse del medesimo a rientrare nel paese di origine. Il decreto di espulsione era stato consegnato in originale senza che fosse pertanto necessaria la dichiarazione di conformità e firmato dal vice prefetto aggiunto, delegato all’uopo con decreto del prefetto di Milano n. 0156420 del 31 agosto 2018.

2. L.Y.C. ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza con due motivi.

3. Con ordinanza interlocutoria n. 18014 del 2021 questa Corte ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso al Prefetto di Milano presso il suo ufficio, rinviando la causa a nuovo ruolo.

L’adempimento è stato curato dal ricorrente ed il giudizio chiamato all’adunanza camerale dell’11 novembre 2021.

Le Amministrazioni sono rimaste intimate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13.

L’art. 13 cit., non si limita a fissare una generica indicazione dell’ufficio competente ad emettere il provvedimento, qual è la Prefettura, ma direttamente, e con carattere di univocità e chiarezza, l’organo titolare, avente autonomia funzionale dal Ministero dell’interno, del potere di adottarlo, individuato nel Prefetto, avente, altresì, legittimazione esclusiva a contraddire in giudizio.

Per il principio di buon andamento, cui deve rispondere ex art. 97 Cost., l’organizzazione della p.A., è poi prevista in linea generale l’identificazione di una figura cui spetta, in caso di impedimento, assenza o temporanea vacanza del titolare dell’ufficio, la legittimazione a compiere gli atti riservati.

Si tratta, con riferimento all’organizzazione delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, di un funzionario, il Viceprefetto con funzioni vicarie, che ha il compito di coadiuvare il Prefetto nel coordinamento dei settori dell’ufficio e di sostituirlo nei casi previsti dalla legge, esercitando le ulteriori funzioni espressamente conferitegli.

Soltanto il Viceprefetto Vicario può esercitare in via sostitutiva generale, nei casi previsti dalle norme primarie e regolamentari (D.Lgs. n. 139 del 2000; D.M. 18 novembre 2002; Circolare Ministero interno 9 gennaio 2013; D.Lgs. n. 29 del 2004; D.P.R. n. 180 del 2006), il potere attribuito al titolare dell’Ufficio.

L’incidenza del decreto di espulsione dello straniero sui diritti primari fa sì che esso per avere efficacia necessita di tutti i requisiti formali il primo dei quali è la sottoscrizione da parte del titolare del potere di emanarlo.

In ogni caso, pur volendo ritenere legittimo il conferimento del potere di sottoscrizione mediante delega ad altro funzionario, dal provvedimento non era individuabile l’atto di delega.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 445 del 2000 e della L. n. 241 del 1990, art. 3.

L’ordinanza impugnata nulla avrebbe detto in merito alla sollevata eccezione di nullità dell’atto per mancata attestazione di conformità del decreto all’originale, richiesta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione ai fini di validità.

Il decreto impugnato dinanzi al giudice di Pace e’, inoltre, invalido perché privo di una efficace motivazione sulla pericolosità sociale del ricorrente.

La pericolosità semplice, quale era quella contestata al ricorrente con riferimento alle categorie previste D.Lgs. n. 159 del 2011, lett. a) e b) e delle prescrizioni ivi imposte, è violativa dell’art. 2 del Protocollo n. 4 della Cedu per mancanza di prevedibilità.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come riscontrato dal Giudice di Pace, il decreto in questione è stato firmato dal Vice Prefetto Aggiunto a tanto delegato con decreto del Prefetto di Milano n. 0156420 del 31 agosto 2018.

Il “Viceprefetto Aggiunto” è qualifica dirigenziale equivalente a quello di Primo dirigente legittimato al compimento degli atti, a differenza del “Viceprefetto Vicario” la cui investitura deriva direttamente dalla legge (vd. Tabella B allegata al D.Lgs. n. 139 del 2000, contenente Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma della L. 28 luglio 1999, n. 266, art. 10) (Cass. n. 3031 del 1987; Cass. n. 464 del 1976; Cass. 1522 del 1974; Cass. 2085 del 2005), dietro delega espressa rilasciatagli dal Prefetto in data anteriore al provvedimento.

Questa Corte si è più volte espressa sul punto, in affermazione del seguente principio di diritto: “I provvedimenti riservati al Prefetto, qualora siano emessi o sottoscritti dal “Vice Prefetto Vicario”, sono legittimi a nulla rilevando la mancanza della menzione delle ragioni di assenza o impedimento del Prefetto, perché questi può, di diritto, essere sostituito dal Vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni senza necessità di espressa delega per il procedimento, là dove, invece, per la firma di altri funzionari o Vice Prefetti vi è l’esigenza di una espressa delega per iscritto, nella indispensabilità, per la validità dell’atto, della sottoscrizione del funzionario delegato” (in termini, sulla prima parte, in riferimento all’espulsione: Cass. 06/06/2003 n. 9094; Cass. 22/02/2012, n. 2664; vd. Cass. 02/02/2005, n. 2085 che richiama, in motivazione: Cass. 12/02/1976 n. 464 e Cass. 22/05/1974, n. 1522; sulla seconda (Cass. 12/07/2001 n. 9441; Cass. 12/05/2000 n. 6101).

3.2. La censura sulla mancanza di motivazione con denunciata violazione delle norme che, ex L. n. 241 del 1990, prevedono e disciplinano la prima rispetto al provvedimento amministrativo è poi inammissibile in quanto di diretta rivisitazione del decreto di espulsione e non dell’ordinanza del Giudice di Pace che sulla legittimità del primo ha pronunciato.

Ciò è destinato a valere tanto più rispetto ad una motivazione, come quella adottata nella fattispecie in esame, con la quale il Giudice di Pace argomenta sulla legittimità delle ragioni poste a base del provvedimento espulsivo ragionando della insussistenza dei presupposti di un “allontanamento volontario” nella clandestinità della persona da allontanare dal territorio nazionale.

La censura in tal modo promossa, diversa e più ampia, finisce per investire una questione nuova non sindacabile nel giudizio di legittimità e rispetto alla quale si fanno valere denunce invece riservate all’accertamento del giudice di merito.

3.3. Il richiamo poi alla sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo De Tommaso c/Italia è comunque generico non chiarendo, con il riferimento alle categorie delle persone pericolose di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011 – da valere in materia di misure di prevenzione ed oggetto della sentenza della Corte Edu indicata cui è seguita la sentenza n. 40076 del 27/04/2017, Rv. 270496 – 01, delle Sezioni Unite Penali di questa Corte che hanno ritenuto la non capacità di quelle condotte di integrare il reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, il rilievo dalla prima assunto nella diversa materia del giudizio di pericolosità che si accompagna alla misura amministrativa dell’espulsione.

3.4. La questione, pure dedotta, relativa alla mancanza di attestazione di conformità all’originale del decreto, in modo inammissibile non dialoga con la motivazione resa dal Giudice di Pace che dà atto invece che il decreto di espulsione è stato consegnato allo straniero “in originale”.

4. Il ricorso è in via conclusiva infondato.

Nulla sulle spese essendo le Amministrazioni rimaste solo intimate.

Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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