LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23975/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– ricorrente –
contro
SMAVIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall’avv. Francesco Napolitano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Po n. 9.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 233/10/11, depositata il 19/07/2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con un motivo contro Smavit Spa, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Viterbo che, dopo averli riuniti, accolse i distinti ricorsi con i quali la contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento, ai fini Ires, Irap, Iva, per il 2004 e per il 2005, che rettificavano il minore reddito dichiarato dalla società.
2. Preliminarmente si osserva che nella precedente camera di consiglio del 27/02/2019 questa Corte (in altra composizione) ha sospeso il giudizio su istanza della contribuente di sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.
3. Con memoria depositata il 27/09/2021, la contribuente ha insistito nell’istanza di estinzione del processo con compensazione delle spese di lite, con allegate le domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6,7) relative a ciascuno degli atti impositivi impugnati, con le copie delle quietanze Mod. F24 di versamento della prima rata del condono.
4. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021