Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3874 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4137-2018 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. CARINI 58, presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA SABATINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO TOTA;

– ricorrente –

contro

C.F., in proprio nonchè in qualità di genitore co-affidatario e collocatario della minore P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, V. TELESFORO 10, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LODATO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA ELENA SACCHI, MARIA RITA CORVATTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4379/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 3-7-2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva statuito la separazione personale dei coniugi P.E. e C.F., l’affido condiviso della figlia G. (classe *****), con domicilio prevalente presso la madre, e un dettagliato regime di incontri, ha determinato in Euro 300,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della minore in luogo del pregresso regime di mantenimento diretto ed in quote uguali la ripartizione delle spese straordinarie, in precedenza poste a carico del padre in ragione del 40% e carico della madre per il 60%.

2. Avverso la succitata sentenza P.E. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui resiste con controricorso C.F.. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 337 ter c.c. per avere la Corte di merito modificato il regime di mantenimento diretto previsto come regola generale, senza tener conto della sproporzione tra i redditi dei coniugi. Sotto altro profilo, denuncia il “vizio di omissione e/o motivazione di una circostanza decisiva, per avere il Giudice omesso di considerare elementi probatori rilevanti – come la volontà della resistente di trasferirsi arbitrariamente a 300 km di distanza dalla casa coniugale, nelle more della riserva trattenuta dal GI sul punto – al fine di dimostrare l’insussistenza del diritto all’assegno per il mantenimento della figlia e quindi applicare l’art. 337 ter c.c., comma IV, prima parte”.

3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 155 c.c. sostituito dall’art. 337 ter c.c. in tema di ripartizione delle spese straordinarie, suddivise dalla Corte d’appello in ragione della metà tra i genitori, nonostante la notevole disparità dei rispettivi redditi.

4. I motivi, da valutarsi congiuntamente perchè relativi entrambi alla modalità ed alla misura dell’onere incombente sul ricorrente per il mantenimento della figlia, sono inammissibili. La modalità di contribuzione alle spese ordinarie, mediante corresponsione diretta – richiesta dal padre ma avversata dalla madre – è stata ritenuta incongrua dalla Corte territoriale, che ha accolto la censura mossa al riguardo dall’ex moglie, sulla scorta della ponderata valutazione dei criteri enunciati dall’art. 337 ter c.c., comma 4, ed in particolare delle condizioni patrimoniali dei genitori, dettagliatamente esposte nella sentenza impugnata, e degli oneri di accudimento connessi al tempo trascorso dalla bambina con il padre (un solo fine settimana al mese e 45 giorni nel periodo estivo) e con la madre (il resto del tempo). La motivazione resa al riguardo dalla Corte del merito è tutt’altro che inesistente e, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, considera appieno il dato oggettivo – che è ciò che qui rileva – dei diversi tempi di cura della minore da parte del padre dovuti alla sua residenza distante da Roma. Il fatto di cui il ricorrente denuncia l’omesso esame risulta, dunque, esaminato dai giudici del merito, e la censura si risolve in un’inammissibile richiesta di riesame del merito.

Le medesime considerazioni suesposte valgono a fortiori in relazione alla suddivisione delle spese straordinarie, pure esaminate e regolamentate in modo specifico dalla Corte territoriale in considerazione dell’elevata conflittualità tra i genitori, e la censura diretta a sollecitare una diversa ripartizione di dette spese presuppone, inammissibilmente, un rinnovato apprezzamento di merito.

5.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di procedimento esente.

In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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