LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24209/2012 R.G. proposto da:
JET MODA PER TUTTI SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Versiglioni, elettivamente domiciliata in Roma, Via Di Villa Severini n. 54, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Tinelli.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. UMBRIA, n. 32/04/12, depositata il 12/03/2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Jet Moda per Tutti Srl, con sede legale in Perugia, esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, impugnò l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP, IVA, per l’anno 2004, maggiori redditi di impresa per un ammontare di Euro 226.782,99 (ai fini delle imposte dirette), nonché maggiore IVA per Euro 45.365,57, e la Commissione tributaria provinciale di Perugia (con sentenza n. 60/07/2010) rigettò il ricorso.
2. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il gravame.
3. La società ha proposto ricorso per cassazione della sentenza d’appello articolando due motivi e l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
4. Con atto datato 12/10/2021, la difesa della società ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio, dando atto di avere depositato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6,7) e di avere puntualmente pagato le somme dovute ai sensi dell’art. 3 medesimo atto normativo, in base al piano di rateizzazione predisposto dall’agente della riscossione. La domanda è corredata della documentazione attestante la regolare esecuzione dei pagamenti.
5. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi dell’art. 6, tale comma 13, il processo va dichiarato estinto; alla stregua di quanto previsto dal comma 13, ultimo periodo (che disciplina l’analoga ipotesi in cui il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021