LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30289-2014 proposto da:
AIAS, SEZIONE DI ***** IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ANDRONICO;
– ricorrente –
contro
INPS, ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO ed ESTER ADA SCIPLINO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 366/2013 della COMM.TRIB.REG.SICILIA SEZ.DIST.
di SIRACUSA, depositata il 07/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha chiesto che si rimettano gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite o per la delega specifica alla Sezione tributaria, o in subordine, si accolga il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. L’associazione AIAS, sezione di *****, Onlus ricorre, con un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 366/16/13, depositata il 7 ottobre 2013, la quale ha accolto l’appello interposto da Riscossione Sicilia S.p.a. avverso la decisione di primo grado di rigetto della richiesta di annullamento della cartella di pagamento relativa a contributi al S.S.N. per le annualità dal 1993 al 1997. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Associazione contribuente dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario per effetto del giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario formatosi a seguito della mancata impugnazione della decisione del tribunale di Siracusa in funzione di giudice del lavoro al quale l’Associazione contribuente originariamente aveva impiantato il proprio ricorso. La formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario, infatti, non eccepita in primo grado dalle parti, né rilevata d’ufficio, avrebbe reso irrilevante la successiva attività processuale, rappresentata dall’annullamento della sentenza del tribunale di Siracusa da parte della corte d’appello di Palermo la quale aveva declinato d’ufficio la giurisdizione del giudice ordinario a favore di quella tributaria, in ragione dell’osservanza del principio di ragionevole durata del processo.
1.1. L’I.N.P.S. e l’Agente della riscossione non hanno presentato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Con l’unico motivo di ricorso, l’AIAS, sezione di *****, Onlus censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 37 c.p.c. e della L. n. 69 del 2009, art. 59 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 4. In particolare, si ritiene che l’effetto retroattivo dell’interpretazione giurisprudenziale delle norme processuali non possa travalicare il principio del “giusto processo”, così come le leggi con effetto retroattivo devono rispettare il principio di ragionevolezza secondo cui va rispettato l’affidamento ingenerato in assenza di indici di prevedibilità della relativa modifica.
2.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono.
2.2. La corte di appello di Palermo ha declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario, ove l’Associazione contribuente ha tempestivamente riassunto la causa. La Commissione tributaria provinciale ha deciso nel merito, senza sollevare conflitto negativo di giurisdizione. La Commissione tributaria regionale, a questo punto, non avrebbe dovuto sollevare d’ufficio nuovamente la questione sulla giurisdizione, essendo già stata definitivamente affermata dal giudice remittente (corte d’appello di Palermo) con la formazione di un giudicato interno, difatti le parti non hanno impugnato detta decisione sulla giurisdizione.
2.3. Formatosi quindi un giudicato interno sulla giurisdizione del giudice tributario a seguito della declinatoria del giudice ordinario, la costante interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità dell’art. 37 c.p.c. – oramai modellata sui principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, caratterizzata dall’assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dall’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale (Cass. Sez. Un. 24883 del 2008) – comunque non consente che l’efficacia vincolate di detta decisione possa estendersi al merito del contenzioso, così che il giudice presso il quale la causa sia stata riassunta può comunque qualificare diversamente il rapporto (vi Cass. N. 8622 del 2012) e sottoporlo alla relativa disciplina.
3. Da quanto esposto deriva la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, cassa la sentenza impugnatà e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto della Quinta Sezione civile, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021
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