LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6990-2015 proposto da:
RODA SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore e soci D.Z.R. e M.D., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIO MAZZONI, che li rappresenta e difende assieme all’Avvocato GIANFRANCO RONDELLO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CAMPIDORO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato NICOLA PAGNOTTA, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato ESTER ZORDAN giusta procura speciale estesa a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1301/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 25/8/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
CHE:
Roda società semplice agricola propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 28/5/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Padova in rigetto del ricorso avverso tre avvisi di accertamento ICI annualità 20052007, emessi dal Comune di Campidoro in relazione a terreno agricolo della società, ritenuto non fabbricabile;
il Comune resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. la ricorrente ha da ultimo depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite, accettata dalla parte controricorrente, ed a seguito di detta rinuncia al ricorso sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;
1.2 le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate stante l’accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021