LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18145/2016 proposto da:
M.M.T., M.A., MA.AN., M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, V. P. G. DA PALESTRINA 48, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI, rappresentati e difesi dagli avvocati DOMENICO INFANTINO, LUCIANO VIZZARI;
– ricorrenti –
contro
BETON NETO SILA SNC, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI GROTTA PERFETTA 130, presso l’avvocato GIUSEPPE OLIVERIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ULISSE ANTONIO PEDACE;
– controricorrente –
contro
EUROMERCATO SILANO SAS, IN PERSONA DELL’AMM.RE UNICO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 970/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 916/2013, ha rigettato la domanda fatta valere da M.R., A., M.T. e An. per carenza di legittimazione attiva.
2. I M. hanno impugnato la sentenza e la Corte d’appello di Catanzaro – con sentenza 14 luglio 2015, n. 970 – ha dichiarato inammissibile il gravame per tardività.
Avverso la pronuncia ricorrono per cassazione M.R., A., M.T. e An..
Resiste con controricorso la società Beton Neto, anzitutto eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura. L’intimata Euromercato Silano s.a.s. non ha proposto difese.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
I. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di invalidità della procura in quanto “non investirebbe espressamente il difensore del potere di proporre ricorso per cassazione”. La procura alle liti conferita dai signori M., pur contenendo nel primo paragrafo una generica delega ai difensori a rappresentarli e difenderli, nel secondo paragrafo conferisce “esplicito mandato di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 970/2015 emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro”.
II. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi:
1. il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 330 c.p.c. – nonché della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4 – notifica regolare e rispetto dei termini per proporre appello”;
2. il secondo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 330 c.p.c., sotto ulteriore profilo”.
I motivi sono fondati. A fronte della scadenza il 4 luglio 2014 del termine per la proposizione dell’appello, i ricorrenti hanno notificato l’atto d’appello alla società Beton Neto presso il procuratore domiciliatario all’indirizzo di *****, a mezzo del servizio postale, con raccomandata spedita in data 19 maggio 2014, raccomandata che non è stata consegnata, ma rispetto alla quale è stato inviato regolare avviso di avvenuto deposito presso l’ufficio postale, avviso del quale è stato depositato l’avviso di ricevimento. L’indirizzo del domiciliatario si è poi rivelato errato ed è stata effettuata una successiva notificazione in data 19 giugno 2014, rispetto alla quale non è però stato depositato l’avviso di ricevimento di avvenuto deposito presso l’ufficio postale. Una terza notificazione, con consegna avvenuta nelle mani del destinatario dell’atto, è stata effettuata una volta decorso il termine per proporre l’appello.
Il giudice d’appello, nel dichiarare tardiva la proposizione del medesimo, non ha considerato che la prima notificazione pur essendo stata effettuata ad un indirizzo errato, in quanto l’avvocato domiciliatario aveva trasferito il proprio studio ad un diverso indirizzo, è notificazione da considerarsi nulla (secondo le sezioni unite, infatti, “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità”, così Cass., n. 14916 del 20/07/2016). Quanto alla seconda notificazione, va rilevato che il mancato deposito dell’avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo del servizio postale è causa di nullità e non di inesistenza, della notificazione, come già ritenuto da questa Corte: “l’inesistenza della notificazione non può essere affermata per il solo fatto che l’appellante abbia omesso di depositare l’avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale; tale avviso infatti costituisce prova della regolarità della notificazione, ma non elemento strutturale di essa, e la sua assenza rende perciò la notifica non inesistente, ma nulla” (Cass. n. 29387/2008).
In presenza di due notificazioni nulle, la costituzione della appellata società Beton Neto ha sanato i vizi, con conseguente tempestività della proposizione dell’appello.
III. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021