LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16190-2020 proposto da:
H.S., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA PETRACCI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto RG 2768/2019 del TRIBUNALE di ANCONA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che con ricorso, affidato a quattro motivi, viene impugnato il decreto del Tribunale di Ancona, reiettivo dell’opposizione proposta avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale, a sua volta, respingeva la domanda volta ad ottenere il riconoscimento al richiedente dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonché della protezione umanitaria;
– che l’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.
RITENUTO
– che i motivi del ricorso deducono:
1) motivazione apparente, “secondo i parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c)”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il Tribunale, condividendo le valutazioni della commissione territoriale e senza tenere conto dei propri rilievi, ritenuto inattendibili le dichiarazioni di esso richiedente senza attivare al riguardo i poteri istruttori, secondo la norma richiamata;
2) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 14, per aver il tribunale “omesso la valutazione di fitti narrati dal ricorrente”, mentre dalla sua vicenda senz’altro “emergono gli indici di rischio integranti il danno grave” di cui al citato art. 14, lett. a) e b), nonché la situazione di conflitto armato integrante i presupposti del medesimo art. 14, lett. c), data la situazione in cui versa il Pakistan;
3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 35-bis, comma 9, per non aver il Tribunale esaminato la “situazione generale di violenza che si consuma nell’ambito del fenomeno della espropriazione illegale di terreni in Pakistan” ed attivato il dovere istruttorio nel verificare la situazione obiettiva del paese ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria;
4) violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché assenza di motivazione in relazione alla “ritenuta insussistenza dei requisiti per l’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari”, i quali non sono integrati solo da una condizione di vulnerabilità del richiedente, ma anche dalla mancanza di condizioni minime di una vita dignitosa, dovendo valorizzarsi la sua interazione sociale, da intendere in senso polisemico, nei “significati della partecipazione sociale, inclusione giuridica, intervento civico e politico”, rilevando anche le sue attività presso il cd. c.a.s.;
– che il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto che: a) le dichiarazioni del richiedente, il quale ha narrato di essere rimasto coinvolto in una lite per la proprietà di un terreno, nella quale era rimasta uccisa una persona del cui omicidio egli era stato accusato, non sono attendibili, mancando di operare “un sincero sforzo volto a specificare la domanda”, non avendo egli circostanziato la vicenda sotto nessun profilo, quanto a nomi, tempo e luogo ed ai fatti essenziali narrati, con gravi contraddizioni ed incoerenze interne, ampiamente esposte dal Tribunale, anche mediante rinvio diretto e condivisione delle osservazioni rese dalla Commissione territoriale; b) in base ai rapporti EASO dell’ottobre 2019 ed altre ampie fonti nel decreto citate, nella regione di provenienza non sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; c) non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ravvisandosi, quanto al Paese di provenienza, una situazione di elevata vulnerabilità in caso di rimpatrio, neppure con riferimento all’esercizio dei diritti umani fondamentali, mentre non è sufficiente lo studio della lingua italiana o lo svolgimento di attività lavorativa, concludendo per il giudizio prognostico negativo di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio;
– che, ciò posto, il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all’atto, priva della certificazione della data in cui la stessa è stata conferita;
– che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che la procura sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto e che ciò il difensore certifichi;
– che, al riguardo, sono intervenute le Sezioni unite della Corte che, con sentenza del 1 giugno 2021, n. 15177, hanno sancito i seguenti principi di diritto:
“Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima “ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”.
“La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”;
– che, facendo applicazione del principio, il ricorso per cassazione proposto dalla parte ricorrente è inammissibile, non contenendo esso nessuna espressione da cui risulti che il difensore abbia certificato quanto detto;
– che tale conclusione non è vanificata neppure dal dettato del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 20-ter, il quale ha ammesso il deposito del documento analogico, ma non reso in sé valida la procura, priva dei predetti requisiti di legge, in quanto lascia permanere la regola secondo cui è necessaria la certificazione del difensore;
– che la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021