LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1935-2021 proposto da:
I.Z., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;
– ricorrente-
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PADOVA;
– intimata –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3163/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA SOLAINI.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da I.Z., cittadino *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di temere, in caso di rientro nel proprio paese, di essere ucciso dal capo dei Talebani, come sarebbe dimostrato dalla minaccia subita subito prima di lasciare il paese e, inoltre, in riferimento alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari ha aggiunto di lavorare come aiuto cuoco con un contratto di lavoro a tempo determinato.
A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto il ricorrente non credibile, e, quindi, non ha riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), per violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale e per omesso esame dei fatti decisivi; per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, degli artt. 2 e 3 CEDU e per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perché il tribunale aveva violato il principio dell’onere probatorio attenuato sia con riguardo alla credibilità del ricorrente che con riguardo all’approfondimento istruttorio in relazione alle condizioni del ***** che avrebbero meritato un approfondimento istruttorio maggiore da parte della Corte di merito; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
Il primo motivo è inammissibile, sia perché non viene specificamente censurato il giudizio di non credibilità, che pur discrezionale e’, nella specie, congruamente motivato, sia perché il ricorrente solleva censure di merito all’accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello sulla situazione del ***** in generale e del Punjab in particolare quale regione di provenienza del richiedente (dove al più si riscontrano “conflitti a bassa intensità”, cfr. Cass. n. 5675/21).
Il secondo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione; in particolare nulla di rilevante risulta essere stato dedotto, in tema d’integrazione lavorativa nelle fasi di merito.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13. Comme 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021