LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 29692-2020 tra:
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente nell’originario procedimento r.g. n. 16327/2015 –
e:
F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTORINO LAZZARINI 19, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SGUEGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato UGO SGUEGLIA;
– controricorrente nell’originario ricorso r.g. n. 16327/2015 –
avverso la sentenza n. 12369/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
che:
e’ stata formulata proposta per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 12369/2020;
che il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati rinnovati a seguito della Ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 18160/2021 e che le parti nulla hanno opposto;
il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati alle parti che nulla hanno opposto;
Letta l’ordinanza n. 12369/2020 di questa Corte, in cui compare come componente del collegio il cons. Annalisa Di Paolantonio, mentre era subentrato il cons. Roberto Belle’ in quanto la Dott.ssa Di Paolantonio era incompatibile, avendo fatto parte del collegio giudicante della sentenza impugnata quale componente, di talché la composizione esatta del collegio di questa Corte era la seguente: Pres. Amelia Torrice; Consiglieri: Lucia Tria rel., Caterina Marotta, Francesca Spena e Roberto Belle’.
CONSIDERATO
che:
la citata ordinanza appare affetta da errore materiale, laddove, nella intestazione della sentenza non si è provveduto ad indicare la corretta composizione del collegio;
che, pertanto, si è proposto di eliminare il suddetto errore modificando la intestazione dell’ordinanza nei sensi sopra indicati;
che nulla va disposto in ordine alle spese (cfr. Cass. 12184/2020);
Visti gli artt. 391-bis e 380-bis c.p.c., come novellati dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, aggiunto dalla L. di conversione 25 ottobre 2016, n. 197;
Fissata per la correzione dell’errore materiale occorso l’adunanza camerale del 12 ottobre 2021, nel corso della quale nessuno ha presentato osservazioni.
PQM
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale occorso nella ordinanza n. 27345/2019 in modo che, nella intestazione, laddove è scritto “Annalisa Di Paolantonio” si legga “Roberto Belle'”, con rispetto dell’ordine di anzianità dei componenti del collegio.
Manda alla cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’originale della ordinanza.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021