Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38837 del 07/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21027-2020 proposto da:

SOFER DI G.G. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

G.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE FERRARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1045/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO

che:

Con sentenza del 12 maggio 2020, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa in primo grado dal locale Tribunale, ha respinto l’opposizione proposta da SOFER di G.P. & C. s.a.s. confermando il decreto ingiuntivo opposto emesso in favore di G.F. nei confronti della società;

in particolare, la Corte ha ritenuto che dalla piana lettura dell’atto di rinuncia e transazione allegato emergeva che la pattuizione si riferisse alla regolarizzazione delle posizioni fra l’appellante, socio lavoratore, e la società, costituita, peraltro dai congiunti del medesimo;

per la cassazione della sentenza propone ricorso la SOFER di G.P. & C. s.a.s., affidandolo ad un unico motivo;

resiste, con controricorso, G.F.;

e’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss.;

il motivo è infondato;

– giova evidenziare, al riguardo, che l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018);

– nel caso di specie nessuna violazione delle regole legali di ermeneutica appare commessa dal giudice di secondo grado il quale, muovendo dal dato letterale della transazione ha escluso che la stessa potesse avere ad oggetto i diritti scaturenti dal rapporto di lavoro occorso fra opposto ed opponente ritenendo, al contrario, che la stessa riguardasse piuttosto i rapporti societari intercorrenti tra i quattro soci delle due società SOFER S.a.s. e G. Immobiliare s.r.l.;

richiamando, fra l’altro, il riferimento ai “dissapori” insorti fra i soci “…che impediscono il normale svolgimento delle attività sociali…” la Corte ha inteso sottolineare l’estraneità del rapporto di lavoro rispetto all’intercorso accordo transattivo sottolineando, altresì, come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di essere efficace in termini di rinuncia, l’atto transattivo richiede chiare espressioni che lascino intendere l’effettiva volontà di rinunzia, non potendo limitarsi a clausole di stile;

– tale valutazione, di fatto, deve reputarsi incensurabile in sede di legittimità;

alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1-bis, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2000,00 per compensi, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021

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