LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10625-2020 proposto da:
U.E. – ALIAS U.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N. 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 10101/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 03/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 3662/2020 pubblicato il 3-4-2020 e comunicato nella stessa data il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda proposta da U.E. alias U.E., cittadino della Nigeria- Edo State, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente sulle ragioni di fuga dal suo Paese, rilevando che aveva descritto nel ricorso giudiziario una vicenda personale diversa (perseguitato da Boko Haram perchè cristiano) da quella riferita avanti alla Commissione territoriale e in sede di audizione all’udienza del 3-4-2019 (accusato di aver causato l’incendio del negozio ove lavorava e la morte del proprietario dell’edificio incendiato, rimasto intrappolato nel suo appartamento). Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ravvisando alcun profilo di vulnerabilità, avuto anche riguardo alla situazione generale e geo-politica dell’Edo State, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza e neppure ritenendo dimostrato il radicamento in Italia.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
3. I motivi di ricorso sono così rubricati: 1. “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Sulla credibilità.”; 2. “art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5,6 e 14. Difetto di motivazione e travisamento dei fatti”. Con il primo motivo il ricorrente si duole della valutazione di non credibilità della sua vicenda, deducendo di aver allegato di essere fuggito dalla Nigeria a causa della minaccia subita dalla famiglia della vittima rimasta uccisa nell’incendio la cui causazione colposa gli era stata addebitata, senza poter ricevere protezione statale, e per possibili persecuzioni in suo danno, poichè di fede cristiana, da parte dei terroristi di Boko Haram. Ad avviso del ricorrente il Tribunale aveva espresso il giudizio di non credibilità falsamente applicando il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Con il secondo motivo lamenta l’assenza di comparazione tra la sua situazione attuale e quella in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, avendo il Tribunale omesso ogni istruttoria in ordine alle condizioni socio-economiche del suo Paese. Deduce che la misura di protezione richiesta si applica ad una platea di soggetti più vasta rispetto a quella indicata dai Giudici di merito, richiama diffusamente la normativa di riferimento e pronunce di questa Corte, ribadisce l’assenza di comparazione nel senso indicato nella pronuncia di questa Corte n. 4455/2018, poichè la condizione di vulnerabilità consegue anche da condizioni di vita inadeguate e non sufficienti per un’esistenza dignitosa. Lamenta il mancato esercizio di poteri istruttori ufficiosi in ordine alla suddetta valutazione comparativa e ribadisce la sua accertata integrazione in Italia.
4. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (v. Cass., 13/3/2006, n. 5400).
5. Il primo motivo è inammissibile.
5.1. Il ricorrente, nel denunciare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce in modo del tutto generico la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla valutazione sulla sua credibilità, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal tribunale (Cass. n. 3340/2019). Inoltre la censura non si confronta con il percorso argomentativo di cui al decreto impugnato.
Il Tribunale ha rilevato la discrepanza tra quanto riferito, circa le ragioni di fuga, dal richiedente avanti alla Commissione Territoriale e in sede di audizione personale, rispetto a quanto riportato nel ricorso giudiziario (pag. n. 3 e 4 del decreto impugnato), nonchè ha rimarcato in dettaglio plurime incongruenze e contraddizioni del racconto, valutandone la credibilità nel rispetto dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 che, in ogni caso, non preclude di fare riferimento a comuni canoni di ragionevolezza, qualora i fatti siano di per sè inverosimili (Cass. n. 20580/2019).
Il ricorrente si limita a riportare diffusamente la normativa di riferimento ed a formulare astratte affermazioni, prive di attinenza al decisum.
6. Anche il secondo motivo è inammissibile.
6.1. Il Tribunale ha escluso la vulnerabilità oggettiva in base alla situazione geopolitica della Nigeria e, nel richiamare I principi di cui la pronuncia di questa Corte n. 4455/2018 e l’art. 8 CEDU, ha ritenuto non dimostrato l’effettivo radicamento del richiedente nel territorio nazionale, per non avere egli in Italia una condizione abitativa stabile, un lavoro che gli consenta una concreta autonomia economica (reddito di meno di Euro800 nel 2018) e legami affettivi.
A fronte di detta motivazione, da ritenersi adeguata e superiore al “minimo costituzionale” (Cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014), il ricorrente si limita a richiamare genericamente le condizioni socio-politiche della Nigeria, nonchè, diffusamente, la normativa di riferimento e pronunce di questa Corte, svolgendo deduzioni astratte, prive di concreta attinenza alla sua situazione personale. Si duole della mancata considerazione del livello di integrazione sociale che assume di avere raggiunto in Italia, senza nulla precisare sul punto e senza confutare specificamente l’iter motivazionale sopra riassunto.
In mancanza di dimostrazione di effettiva integrazione nel territorio nazionale, in base a quanto accertato in fatto dai giudici di merito e non adeguatamente censurato con il ricorso, difetta, nella specie, finanche il fattore rispetto al quale effettuare il giudizio di comparazione con le condizioni del Paese di origine (Cass. S.U. n. 29459/2019).
6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante l’inammissibilità della costituzione del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021