LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1351-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI;
– ricorrente –
contro
T.C.D., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA PIA MANCINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1591/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 21/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva accolto il ricorso di T.C.D., ingegnere, dipendente dell’Acquedotto pugliese s.p.a., iscritto all’albo professionale ma non ad Inarcassa alla quale versa esclusivamente il contributo integrativo, diretto a contrastare la richiesta dell’Inps di versamento della somma di Euro 315,65 a titolo di contributi per i redditi derivanti da attività libero professionale prodotti nell’anno 2009, nonché ad ottenere la sua cancellazione dalla gestione separata;
la Corte territoriale ha affermato che il legislatore ha inteso prevedere un’esenzione per i percettori di bassi redditi in ossequio ai principi costituzionali di tutela dei contribuenti in disagiate condizioni economiche;
la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo;
T.C.D. ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
il motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato al D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con modificazioni nella L. n. 326 del 2003”; l’Istituto ricorrente sostiene che, ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, non è possibile far discendere dal mero ammontare del reddito l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata, dovendo il giudice del merito svolgere un puntuale accertamento circa la reale occasionalità dello svolgimento della prestazione libero professionale, desunta dalla sussistenza di elementi ulteriori rispetto all’ammontare del reddito;
il motivo è fondato;
alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, la produzione di reddito in misura superiore a Euro 5.000,00 (o inferiore) costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa istituire (o non) in capo al professionista l’obbligo di iscriversi (o di non iscriversi) alla gestione separata;
“…dirimente deve considerarsi a tali fini il modo in cui si è svolta l’attività libero professionale, se in forma abituale o meno” (Cass. n. 7231 cit., p. 5);
l’accertamento di tale condizione è affidato all’accertamento di fatto del giudice di merito;
secondo Cass. n. 4419 del 2021 “In materia previdenziale, sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nell’ipotesi di percezione di reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di Euro 5.000 D.L. n. 269 del 2003, ex art. 44, comma 2, di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell’abitualità – da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta “ex ante” del libero professionista e non invece come conseguenza “ex post” desumibile dall’ammontare del reddito prodotto – deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione”;
l’accertamento di merito sfugge, dunque, a qual si voglia automatismo, per fondare su presunzioni ricavabili da taluni elementi di fatto noti dai quali poter risalire al fatto ignoto;
tanto non è avvenuto nel caso in esame, ove i giudici del merito hanno concluso per l’insussistenza dell’obbligo contributivo sulla base di generiche e apodittiche affermazioni omettendo di compiere quell’accertamento in fatto sulla concorrenza del basso reddito con gli altri elementi dai quali possa dedursi ex ante che l’interessato non abbia inteso svolgere abitualmente l’attività libero professionale;
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, che si pronuncerà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità;
in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, che si pronuncerà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021