Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38858 del 07/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17876-2020 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 37, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO PAONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– resistenti –

avverso il decreto n. cronol. 1237/2020 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 19/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

che:

– viene proposto ricorso, sulla base di un motivo, avverso il decreto del Tribunale dell’Aquila del 19 maggio 2020, che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato.

CONSIDERATO

che:

– il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, avendo il richiedente, contrariamente da quanto opinato dal Tribunale, compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua richiesta, onde il giudice ha violato il principio dell’onere probatorio attenuato, con riguardo alla protezione sussidiaria;

– che il Tribunale ha ritenuto, anzitutto, il richiedente – cittadino nigeriano, il quale narra di essere fuggito perché costretto a prendere il posto del padre in una setta tribale – non è credibile, ampiamente argomentandone le ragioni; ed ha rilevato il mancato compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e la mancanza di elementi adeguati, da cui desumersi che la situazione del soggetto sia quella narrata;

– che il giudice del merito ha, dunque, ritenuto insussistenti i presupposti normativi per il rifugio e la protezione sussidiaria;

– che Tribunale, con riguardo al citato art. 14, lett. c), ha escluso che sussistano lo stato di guerra conclamato o il conflitto generalizzato, tali da integrare i presupposti di legge, dopo ampissimo esame delle fonti aggiornate sul paese di origine;

– che, infine, il giudice ha rilevato l’assenza di ogni deduzione di profili di vulnerabilità integranti il presupposto della protezione umanitaria, non essendo essa integrata dalla dedotta frequentazione di un corso di lingua presso il centro di accoglienza;

– che, ciò posto, il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all’atto, priva della certificazione della data in cui la stessa è stata conferita;

– che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che la procura sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto e che ciò il difensore certifichi;

– che, al riguardo, sono intervenute le Sezioni unite della Corte che, con sentenza del 1 giugno 2021, n. 15177, hanno sancito i seguenti principi di diritto:

“Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”.

“La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”;

– che, facendo applicazione del principio, il ricorso per cassazione proposto dalla parte ricorrente è inammissibile, non contenendo esso nessuna espressione da cui risulti che il difensore abbia certificato quanto detto;

– che la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021

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