LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.I. (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Atzemi Francesco, con cui elettivamente domicilia in Cagliari, Via Cugia n. 14, presso lo studio del difensore;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1827/2020 della CORTE D’APPELLO di Bologna, depositata il 26.6.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9.11.2021 dal Consigliere Relatore Dott. Amatore Roberto.
RILEVATO
– che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da A.I., cittadino della Nigeria, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 1.3.2018 dal Tribunale di Bologna, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.
– che viene proposto da A.I. ricorso avverso la predetta sentenza n. 1827/2020, depositata il 26.6.2020, affidato ad un unico motivo di censura;
La Corte d’Appello ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito allo Stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela infine sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità;
– che l’amministrazione intimata non ha svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;
CONSIDERATO
1. che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, dell’art. 5 TUI, 6 comma, nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sul rilievo che la corte territoriale avrebbe errato nell’escludere ogni forma di protezione richiesta;
2. che il motivo, così articolato, è inammissibile per non aver censurato il ricorrente tutte le rationes decidendi della motivazione impugnata, e ciò con particolare riferimento al giudizio di non credibilità del racconto;
2.1 sul punto giova ricordare che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata e a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 -, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020);
2.2 che anche l’ulteriore censura relativa al profilo dell’integrazione sociale del ricorrente, negata espressamente dalla corte anche in relazione all’inserimento lavorativo, è inammissibile perché manca di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.., comma 1, nn. 3 e 6, posto che il ricorrente non spiega in quale deduzione difensiva avrebbe allegato l’esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in suo favore;
3. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria, il 7 dicembre 2021