Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.38881 del 07/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6794-2020 proposto da:

B.W.E., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AMERIGA PETRUCCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

– avverso la sentenza n. 439/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 03/07/2019 R.G.N. 614/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 3 luglio 2019, la Corte d’appello di Potenza rigettava il gravame di B.W.E., cittadino *****, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. essa non riteneva credibile il racconto del richiedente (che aveva riferito di essere fuggito da *****, in ***** nella ***** meridionale, per le minacce di morte ricevute da membri della setta degli *****, cui il padre partecipava, per il rifiuto alla sua morte di succedergli, non condividendone i riti, in quanto *****), generico e contraddittorio, così da precludergli, anche in riferimento all’accertata inesistenza, nella sua zona di provenienza e sulla base delle fonti ufficiali consultate, di una condizione di violenza indiscriminata per effetto di un conflitto armato, l’accoglibilità delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato, né di protezione sussidiaria; ma neppure umanitaria, in assenza di una concreta condizione di vulnerabilità, né di un serio percorso di inserimento sociale giustificante una valutazione comparativa con la situazione del suo Paese d’origine;

3. con atto notificato il 3 febbraio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1. in via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato, per la generica indicazione (“dichiara di nominare suo difensore… delegando a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio promosso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché in tutte le fasi conseguenti e successive, ivi compresa la fase di esecuzione, in relazione al giudizio di cui al presente ricorso”), senza alcun suo elemento identificativo;

2. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposta in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);

3. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;

4. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SU 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021

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