LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12747-2020 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato FERRAGINA EDOARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FOGGIA ALBERTO;
– ricorrente-
contro
PRISMA SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa DO VALUE SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato MELIADO’ GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato CENNI ELENA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 170/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
Che:
La Corte d’appello di Firenze ha respinto – confermando la sentenza del Tribunale di Pisa – il gravame proposto da C.S. con il quale quest’ultimo ha censurato la valutazione del giudice di primo grado circa la natura di titolo esecutivo del mutuo fondiario, per essere lo stesso, a suo dire, un contratto condizionato che non avrebbe potuto essere posto a fondamento dell’esecuzione, essendo stata la consegna della somma mutuata, differita nel tempo. In particolare, secondo l’appellante l’erogazione della somma oggetto di mutuo sarebbe stata subordinata all’adempimento degli obblighi previsti nel contratto (attestazione notarile dell’avvenuta iscrizione ipotecaria di primo grado e stipula di polizza assicurativa a favore della banca), per cui la somma finanziata sarebbe rimasta nella disponibilità della banca, sino all’adempimento delle prestazioni.
A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto chg secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del denaro, ma è sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario ricavabile dall’integrazione del contratto di mutuo con il separato atto di quietanza a saldo.
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello, C.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla baséttn unico motivo, illustrato da memoria.
Ha resistito Prisma SPV srI (succeduta ad Unicredit spa, in forza delle vicende societarie, indicate alle pp. 6 e 7 del controricorso) con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 474 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché erroneamente la Corte distrettuale aveva ritenuto che il contratto di mutuo fondiario costituisse un autosufficiente titolo esecutivo, quando invece aveva la natura, nella specie, di contratto condizionato di mutuo, non essendo stata documentata la traditio della somma mutuata non poteva essere posto a fondamento dell’esecuzione di cui all’atto di precetto opposto.
Il motivo è manifestamente inammissibile, ex art. 360-bis c.p.c..
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. n. 25632/17), pertanto, alla luce di tale insegnamento, “La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica “traditio” del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l’uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l’utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro” (Cass. n. 17194/15, 25569/11).
Nel caso di specie, la Corte del merito ha accertato che la somma era stata messa a disposizione del mutuatario, che ne aveva rilasciato quietanza di saldo, anche se poi parte di essa era stata vincolata a deposito infruttifero a garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori in capo al mutuatario (deposito che ha costituito una mera cautela contrattuale di cui si è avvalsa la banca).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna C.S. a pagare a Prisma SPV srl le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 7.500,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021