LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2302-2021 proposto da:
O.B., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA BERTO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente-
avverso la sentenza n. 1996/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA SOLAINI.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da O.B., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto che il ricorso in appello avverso l’ordinanza ex art. 702- quater c.p.c., resa dal tribunale fosse stato tardivamente proposto, perché oltre i 30 gg. dalla lettura dell’ordinanza in udienza e inserita a verbale e ciò sulla base del combinato disposto degli artt. 134 e 176 c.p.c..
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per violazione dell’art. 702-quater c.p.c., e dell’art. 134 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto l’appello tardivo Il motivo è inammissibile, in quanto secondo la Giurisprudenza di questa Corte, “Nelle controversie relative alla protezione internazionale, instaurate in data successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 150 del 2011, per le quali è applicabile il rito sommario di cognizione, l’appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., è esperibile entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, ai sensi del citato D.Lgs., art. 19, comma 9, e, nel caso in cui l’ordinanza sia stata resa mediante lettura in udienza ed inserita a verbale, dalla data della stessa udienza, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c., norme applicabili anche al processo sommario di cognizione” (Cass. n. 14478 del 2018, Cass. n. 14669 del 21).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021
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