LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23855/2019 proposto da:
C.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Natale Aniello, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Z.D.L.S., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato D’Angelo Marina, giusta procura in calce al ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 717/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 21/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2021 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
FATTI DI CAUSA
Z.D.L.S., nata il ***** dall’unione matrimoniale dei signori D.B.C. e Z.D.L.I., agiva in giudizio per far dichiarare di non essere figlia di D.B.C..
Il Tribunale di Savona, con sentenza del 21.10.2009, divenuta definitiva, accoglieva la domanda.
Successivamente, Z.S. agiva per far dichiarare di essere figlia di C.R. (deceduto nel *****), domanda accolta dal medesimo Tribunale, con sentenza dell’8.9.2014, con la quale si disponeva che l’attrice assumesse il cognome paterno C..
La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 21.5.2019, ha rigettato il gravame dei signori C., I., M., A. ed C.E..
Quest’ultimo propone ricorso per cassazione, resistito da Z.S., la quale ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 70 c.p.c., comma 1, artt. 158 e 324 c.p.c., per avere fondato la dichiarazione giudiziale di paternità di C.R. nei confronti di Z.S. a seguito (e sul presupposto) del disconoscimento di paternità di D.B.C. disposto da una sentenza (del 21.10.2009) da considerare “tamquam non esset”, in quanto emessa senza l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, con conseguente nullità rilevabile d’ufficio e insanabile della sentenza stessa.
Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla nullità della menzionata sentenza del Tribunale di Savona del 2009, costituente presupposto processuale e sostanziale per l’instaurazione del secondo giudizio riguardante la dichiarazione di paternità di C.R..
Entrambi i motivi, manifestamente infondati, denunciano la nullità della predetta sentenza del 2009 che, in separato giudizio, aveva dichiarato l’insussistenza del rapporto di filiazione tra Z.S. e D.B.C., a causa della mancata partecipazione del pubblico ministero in quel giudizio.
La predetta sentenza, tuttavia, è passata in giudicato e l’accertamento ivi compiuto non può essere messo in discussione, essendosi il denunciato vizio di nullità – che si assume causato dal mancato intervento del pubblico ministero -convertito, ex art. 161 c.p.c., in motivo di gravame non proposto e dunque sanato.
Il ricorso è quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Oscuramento dei dati personali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021