LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1245/2021 proposto da:
E.A.B., avvocato Carmela Maria Cordaro;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MESSINA, depositata il 23/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E.A.B., cittadino del *****, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Messina del 23.11.2020 che ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, per essere entrato illegalmente nel territorio italiano, a seguito del provvedimento del questore di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Egli deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2-bis, e art. 8 Cedu, per avere omesso di valutare l’illegittimità del decreto di espulsione, avendo egli forti legami familiari con l’Italia (convivenza con un fratello e radicamento di tre minori), e dell’art. 19 D.Lgs. cit., art. 3 Cedu e art. 33 della Convenzione di Ginevra, per ragioni di salute, poiché il suo paese non garantisce cure adeguate di contrasto al Covid 19.
Il primo motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1 (cfr. Cass. n. 5437 del 2020, n. 27077 del 2019), avendo il Giudice di Pace correttamente ritenuto che la legittimità del provvedimento impugnato non fosse correlata all’esito del diverso procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, conclusosi in primo grado con il rigetto dell’istanza.
Il secondo motivo, che denuncia l’omessa valutazione delle ragioni di salute impeditive dell’espulsione, è del tutto privo di specificità e, dunque, inammissibile, risultando diretto a ottenere la rivisitazione di un incensurabile apprezzamento di fatto sulle condizioni sanitarie in cui versa il paese di origine del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021