LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29368-2020 proposto da:
J.A., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA SUSETTA GALZIGNATO, SONIA DELLA GRECA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA SEZ. *****, PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 385/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA SOLAINI.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da J.A., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal proprio paese poiché, a seguito dei problemi di relazione tra i suoi genitori, con l’arrivo in casa di una seconda moglie e con l’allontanamento di sua madre, i rapporti con il padre erano gravemente deteriorati anche perché il ricorrente aveva denunciato il padre dei maltrattamenti contro la madre; il padre trascurava i figli e non mostrava più affetto nei loro confronti. In un momento di rabbia, il ricorrente aveva dato fuoco alla casa, uccidendo due bambini. Quindi era scappato per evitare di essere arrestato.
A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto il ricorrente non credibile ed i fatti narrati di natura privata e, quindi, non ha riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità. Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria.
Il motivo è inammissibile, in via preliminare, perché non viene censurato il giudizio di non credibilità, inoltre, solleva censure sull’accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello sulla situazione generale del paese di provenienza del ricorrente, condotto alla luce delle fonti consultate alle quali il ricorrente contrappone altre fonti, ma in termini di mero dissenso. Analoghe censure di merito sono sollevate sulla valutazione espressa dalla Corte del merito sulla condizione personale del richiedente, ma in termini volte a richiedere una nuova valutazione di merito per la concessione della protezione umanitaria che non e’, tuttavia, consentita nel giudizio di legittimità.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021