Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38931 del 07/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32444-2020 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 18, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1989/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA SOLAINI.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da C.A., cittadino della *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere abbandonato il proprio paese, per il timore di subire violenze da parte della famiglia del patrigno, in quanto figlio illegittimo.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto il racconto assolutamente generico e, quindi, non credibile il ricorrente (v. p.5, p. 7 del decreto). La Corte territoriale non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha preso in considerazione il profilo dell’integrazione lavorativa ma non lo ha reputato sufficiente perché non presupposto esclusivo per determinare una situazione di vulnerabilità personale nel contesto del paese d’origine (Cass. sez. un. 24413/21), nel quale/ in caso di rimpatrio, non si consumerebbe una effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, non solo per quanto accertato dalla Corte d’appello sulla situazione generale della *****, ma anche per le informazioni generiche e superficiali sui motivi che avevano indotto il richiedente a lasciare il paese d’origine.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021

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