LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2270-2021 proposto da:
G.E., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA BELLINI;
– ricorrente-
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA SEZ. *****;
– intimata –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2348/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA SOLAINI.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da G.E., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale (aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di avere abbandonato il proprio paese, per vicende familiari di tipo ereditario, sulla cui base il padre era stato ucciso e non aveva potuto continuare l’attività agricola del padre.
A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto che la vicenda non fosse inquadrabile in alcuna delle fattispecie di protezione internazionale, trattandosi di una questione privata dovuta a una controversia per l’eredità paterna e comunque la vicenda non era credibile, in quanto esposta in termini confusi, vaghi e priva di riscontri. La Corte territoriale non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 lett. g), artt. 5 e 14, per il mancato riconoscimento della protezione internazionale e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett c-ter), per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria; (ii) sotto un secondo profilo, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a)-e) nonché vizio di motivazione in punto di onus probandi, cooperazione istruttoria, criteri normativi di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioni rese dai richiedenti, nei procedimenti di protezione internazionale; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del principio di “non refoulement” di cui all’art. 3 CEDU e all’art. 33 Convenzione di Ginevra.
Il primo motivo è inammissibile, perché contesta genericamente, sulla base di mere considerazioni astratte ed affermazioni di principio, il merito della complessiva decisione di cui chiede, in buona sostanza, la revisione, senza sollevare specifiche contestazioni.
Il secondo motivo è inammissibile, perché censura il merito del giudizio di non credibilità che è discrezionale (anche se non arbitrario) e, nella specie, congruamente motivato.
Il terzo motivo è inammissibile, perché si consuma in affermazioni di principio, senza alcuna attinenza alla statuizione della Corte di merito.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021