LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17611-2020 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato IVAN MARRAPODI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE LEPORE;
– ricorrente –
contro
CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO “G. B. MORGAGNI” CASA DI CURA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ANDRONICO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 63/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 12/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza 12 febbraio 2020, la Corte d’appello di Catania rigettava l’appello di P.G. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di recesso ante tempus senza giusta causa e con modalità ingiuriose, comunicato il 16 gennaio 2012 dal Centro Clinico Diagnostico “G.B. Morgagni” Casa di Cura s.r.l. (incorporante I.S.C.A.S. Morgagni Nord s.r.l.), che il 15 novembre 2010 aveva stipulato con il predetto un contratto libero professionale a tempo determinato, con obbligo del secondo di rendere prestazioni professionali connesse all’attività del Servizio di Anestesia e Terapia Intensiva della durata di quattro anni, più uno ad opzione; oltre a questa, il primo giudice aveva pure rigettato quelle di condanna risarcitoria della società per il compenso professionale residuo ai sensi dell’art. 3 del contratto, pari a Euro 771.612,90 (come da clausola risolutiva espressa) e per maggior danno ad immagine, decoro, professionalità, dignità per la risoluzione ingiuriosa, in misura di Euro 385.806,45;
2. essa condivideva l’assunto del Tribunale, che aveva ritenuto la giusta causa del recesso, per il venir meno del vincolo di fiducia tra le parti, a causa della mancata puntuale comunicazione, richiesta dalla società, di distribuzione dei suoi turni di servizio settimanale (avendo dovuto il servizio essere riorganizzato, a causa della fine del rapporto di uno degli altri medici) da parte del professionista, il quale si era anzi presentato presso il reparto, senza neppure avvisare la Direzione Sanitaria, restando in affiancamento al medico di turno;
3. parimenti, la Corte territoriale escludeva il carattere ingiurioso della lettera di recesso, di “dura stigmatizzazione”, negando che essa trascendesse “nell’offesa gratuita e/o nell’insulto”;
4. con atto notificato il 18 giugno 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., cui la società resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. il ricorrente deduce violazione degli artt. 1362,2119,2224,2227 c.c. in relazione agli artt. 2,3, 4 del contratto tra Ile parti, per mancanza di giusta causa nella modifica unilaterale dalla società dei turni di prestazione del proprio servizio di medico, che fino a prima della comunicazione erano soltanto di mattina, mentre con essa erano stati richiesti “sia antimeridiani, pomeridiani e notturni”, in violazione in particolare dell’art. 2.3. del contratto, che prevedeva la necessità (“dovrà”) di un accordo del professionista “con la direzione sanitaria nonché con gli organi aziendali preposti alla pianificazione operativa… al fine di coordinare tempi e modalità delle prestazioni oggetto dell’incarico”: in assenza di alcun vincolo gerarchico, trattandosi di collaborazione libero-professionale e pertanto con inadempimento non già proprio del professionista, ma della società (primo motivo);
2. esso è inammissibile;
3. giova ribadire, in via di premessa, l’applicabilità dell’istituto del recesso per giusta causa anche al contratto d’opera, ove vi sia un fatto imputabile ad una delle parti che impedisca la prosecuzione anche temporanea del rapporto, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass. 1 ottobre 2008, n. 24367);
3.1. non si configura la violazione di norme di diritto denunciata, che postula un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; non invece, come appunto nel caso di specie, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340): ovviamente nei limiti del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui non ricorrente (per le argomentate ragioni esposte a pgg. 4, 5, 7, 8 della sentenza);
3.2. ricorre piuttosto una deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge soltanto apparente, per la reale finalità della censura ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987): relativamente, in particolare, alla modificazione arbitraria dei turni lavorativi antimeridiani, fino ad allora osservati, in turni anche pomeridiani e notturni, a fronte di una corretta interpretazione della necessità di raccordo (art. 2.3. del contratto d’opera) del professionista con la direzione sanitaria per la determinazione di tempi e modalità delle prestazioni (ultimo capoverso di pg. 3 e di pg. 8 della sentenza), senza confutazione dell’affermazione di mancata comunicazione dal predetto “di essere disponibile solo la mattina… secondo le modalità temporali sino ad allora osservate”, rendendosi “genericamente disponibile” (ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza);
3.3. occorre, infine, rilevare il difetto di una corretta censura di violazione dei canoni ermeneutici, limitata alla generica enunciazione in rubrica di quello relativo all’intenzione dei contraenti, senza alcuna specificazione degli altri in concreto violati, né precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne sarebbe discostato (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350; Cass. 19 novembre 2018, n. 29773);
4. il ricorrente deduce violazione dell’art. 2059 c.c., per il carattere ingiurioso del recesso, erroneamente escluso, pure con la contestazione di un comportamento contrario “ai principi della più elementare… etica collegiale e sociale”, espressione di “plateale disconoscimento dei valori deontologici vigenti in ambito ospedaliero”, in assenza di alcun inadempimento delle mansioni professionali (secondo motivo);
5. anch’esso è inammissibile;
6. la denuncia della norma violata non è pertinente, riguardando il danno risarcibile conseguente al presupposto indimostrato del carattere ingiurioso del recesso, escluso dalla Corte territoriale in base ad interpretazione della lettera di recesso (p.to 3.2. di pg. 9 della sentenza), non censurata secondo i criteri ermeneutici ordinari;
7. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021
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