LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
ricorso 18363-2019 proposto da:
COMUNE SANTA MARIA DEL CEDRO, elettivamente domiciliato in Cosenza via Zanotti Bianco, n. 8, presso l’avv. GIANCARLO GENTILE;
– ricorrente –
contro
WIND 3 SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO TRONCI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5266/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
CHE:
1.- Il Comune di Santa Maria del Cedro (CS) ha stipulato una convenzione con la società H3G, ora WIND TRE, per il servizio di telefonia comunale, al fine ossia di beneficiare delle tariffe previste da quella società quanto all’utilizzo del servizio. La convenzione è stata sottoscritta dal sindaco, previa delibera di autorizzazione da parte della Giunta.
La società somministrante ha notificato al Comune, il 9.4.2014, un decreto ingiuntivo per l’ammontare di 8.242,15 Euro a titolo di consumi telefonici fatturati e non pagati. Ed avverso tale decreto ingiuntivo il Comune ha presentato opposizione davanti al Tribunale di Milano, competente per territorio.
Con l’opposizione, il Comune ha chiesto di chiamare in giudizio il sindaco che aveva sottoscritto il contratto, ai fini di una sua responsabilità, ed ha eccepito che la delibera di autorizzazione a stipulare era adottata dalla Giunta, anziché dal dirigente amministrativo; inoltre non conteneva alcun impegno di spesa, circostanze, entrambe, idonee a determinare annullabilità del contratto.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, con una decisione confermata sostanzialmente dalla Corte di Appello di Milano, la quale, quanto alla chiamata in causa del sindaco ha osservato che si trattava di discrezionale decisione del giudice di primo grado non inficiante il giudizio; quanto alla delibera adottata dalla Giunta che il vizio di competenza non incide sulla validità della convenzione, ma semmai comporta responsabilità di chi ha agito; infine, quanto all’impegno di spesa che esso risultava dalla delibera e che comunque anche in tal caso la conseguenza non poteva che essere la mera responsabilità amministrativa.
3.-Il ricorso è basato su tre motivi, di cui chiede il rigetto la società Wind Tre spa, con controricorso e memorie.
CONSIDERATO
CHE:
5.- Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 106 e 269 c.p.c., quanto al rifiuto del giudice di primo grado di fissare udienza apposita per la chiamata del terzo.
La ratio della decisione di secondo – diversa da quella del primo, che aveva ritenuto tardiva la richiesta, e pretendeva che il terzo fosse citato direttamente con l’opposizione a decreto – è nel senso che, non trattandosi di litisconsorzio necessario, è nel potere discrezionale del giudice di merito di fissare o meno nuova udienza, con decisione non sindacabile.
Il motivo, oltre che assumere una violazione degli artt. 106 e 209 c.p.c., e dunque oltre che postulare una sorta di obbligo del giudice di fissare nuova udienza per la chiamata del terzo, assume un vizio di motivazione di quel provvedimento nel senso che il giudice non avrebbe adeguatamente espresso le ragioni della mancata autorizzazione alla chiamata.
Il motivo è infondato.
Intanto, è regola che in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo; ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo (Sez. 3 n. 3692/2020; Sez. 3 9570/2015).
Il che comporta che alcuna violazione di legge può essere intravista in quel rifiuto, né, naturalmente un qualche difetto di motivazione, cui sarebbe stato per contro obbligato il giudice di merito, e ciò a prescindere dal fatto che il vizio di motivazione non pare dedotto in appello, o almeno non risulta che lo sia stato, ed è invece proposto, ma si potrebbe dire, adombrato, per la prima volta in questa sede.
Ne’ infine può ravvisarsi violazione di legge assumendo che l’ipotesi della dichiarazione di decadenza è assimilabile a quella di omessa pronuncia sulla istanza di fissazione di nuova udienza ai fini della chiamata del terzo: assume il ricorrente che il giudice di primo grado ha dichiarato decadenza dalla chiamata in quanto non effettuata in tempo – avrebbe dovuto farsi direttamente con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo – e questa dichiarazione di decadenza è da trattarsi alla stregua di un omesso esame dell’istanza.
Questa censura, pur contenuta nel primo motivo, è del tutto inammissibile, per una preliminare ragione: quella – la decadenza dal diritto di chiamare un terzo – è ratio della decisione di primo grado, sostituita dalla ratio del secondo grado, che ha invece escluso la decadenza, ma affermato la piena discrezionalità del giudice di prima istanza; né se anche fosse scrutinabile la ratio del primo giudice, si può postulare analogia tra dichiarazione di decadenza ed omesso esame.
6.- Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 151, 153 e 191 Testo Unico enti locali.
Il Comune ritiene che la delibera che ha autorizzato il sindaco a stipulare la convenzione non conteneva alcun impegno di spesa, e neanche alcuna copertura finanziaria, che invece era requisito necessario per l’efficacia del contratto successivo.
In particolare, il Comune ritiene che la Corte di Appello, da un lato, ha male inteso il contenuto della delibera, ritenendo erroneamente che contenesse l’impegno di spesa-impegno ricavato dal richiamo ai pareri positivi di alcuni organi contabili-, per altro verso avrebbe erroneamente deciso che il mancato impegno di spesa è cosa diversa dalla mancata copertura finanziaria, quest’ultima, sì, necessaria per la validità dell’atto, e non già la prima: a parere del ricorrente invece non vi sarebbe differenza alcuna, essendo la mancanza di un impegno di spesa inficiante l’atto che la comporta al pari della mancata copertura finanziaria, in ragione del combinato disposto degli artt. 151, 153 e 191 Testo Unico Enti Locali.
Il motivo è inammissibile e anche infondato.
Non è riportato in alcun modo il contenuto, neppure in sintesi, della delibera in questione, onde non è dato sapere se effettivamente non conteneva un impegno di spesa come assunto dal ricorrente, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di Appello, che invece ha ricavato quell’impegno dal riferimento ai pareri degli organi contabili. L’omessa indicazione del contenuto dell’atto impedisce altresì di verificare se l’interpretazione della delibera data dalla Corte di merito sia corretta o meno; senza tacere del fatto che quella interpretazione – l’atto contiene un impegno di spesa – non è chiaramente censurata, ossia non si dice in base a quali criteri sarebbe da dirsi errata.
A prescindere da ciò, occorre tener conto della regola per cui, in generale la nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti locali come conseguenza dell’omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione (Sez. 3 n. 17056/2017; Sez. l n. 13913/2019): ed ovviamente la spesa relativa ai consumi di telefonia non preventivabile al momento in cui si delibera di sostenerla.
7.-Infine, con il terzo motivo è fatta questione di erronea interpretazione dell’art. 107 Testo unico Enti Locali e artt. 1325 e 1347 c.c.
La tesi del ricorrente è che la delibera di autorizzazione alla stipula del contratto avrebbe dovuto essere adottata da un dirigente amministrativo preposto, e non dalla Giunta, e che questa incompetenza funzionale rende annullabile il contratto, avendo invece il giudice di merito ritenuto che la conseguenza di tale irregolarità fosse soltanto la responsabilità amministrativa di coloro che hanno agito, mentre la validità del contratto era da affermarsi anche in base al principio di affidamento del terzo.
Il ricorrente contesta questa ratio ritenendo che invece l’incompetenza dell’organo è causa i invalidità dell’atto successivo, e che il terzo ben poteva avvedersene, data la pubblicità della procedura.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente assume un vizio della volontà e dunque l’annullabilità del contratto, per via del fatto che la delibera che ne ha autorizzato la stipula è emessa da organo diverso da quello competente a farlo: questa diversità di organo, poiché la delibera esprime la volontà negoziale dell’ente – ossia la sua volontà di contrarre con il terzo-integrerebbe un vizio di quella volontà, la quale per formarsi correttamente richiede che sia l’organo competente ad esprimersi.
Questa tesi tuttavia non considera che nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale i cui vizi possono essere fatti valere dall’ente medesimo a norma dell’art. 1441 c.c. – deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni contraenti e risultanti dal stipulato, interpretato secondo stabiliti intercorse tra le parti contratto tra le stesse i canoni di ermeneutica deliberazione dei competenti organi dell’ente hanno rilevanza ai soli fini del procedimento formativo della volontà di uno dei contraenti. (Sez. 1 n. 13301/2018; Sez. 1 4509/2019).
Il che può essere altrimenti detto osservando che pur quando la P.A., per la realizzazione delle proprie finalità, ricorra agli strumenti giuridici ordinariamente propri dei soggetti privati, solo la disciplina dei rapporti che scaturiscono dalla sua attività negoziale rimane assoggettata ai principi e alle regole del diritto comune, mentre resta operante la disciplina del diritto amministrativo per quanto attiene alla fase preliminare della formazione della volontà della p.a., caratterizzata dalle regole della cosiddetta evidenza pubblica, e che si conclude con la delibera a contrarre, destinata a disporre in ordine alla stipulazione del negozio e, con ciò, a conferire all’organo qualificato alla rappresentanza dell’ente la effettiva potestà di porlo in essere con le finalità e l’oggetto specificati nella delibera stessa (Sez. 1, n. 7535/2005).
Con la conseguenza che il vizio della delibera (per incompetenza dell’rogano) non solo non ridonda in vizio del contratto (sotto forma di vizio della volontà), ma non incide sulla validità di questo se non è fatto valere impugnando la delibera, definitiva la quale, il contratto ha regime proprio ed è soggetto alle regole proprie del diritto civile.
8.- Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2000,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021
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