Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.38949 del 07/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18429/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

S.A.R. (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. LORIS TOSI e dall’Avv. Prof. GIUSEPPE MARINI in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via dei Monti Parioli, 48;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 185/19/15, depositata in data 13 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.

RILEVATO

CHE:

Il contribuente S.A.R. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2006, con il quale si accertavano maggiori redditi di partecipazione quale socio della società partecipata ***** SRL, successivamente dichiarata fallita, il cui accertamento era divenuto definitivo per omessa impugnazione.

La CTP di Vicenza ha dichiarato inammissibile il ricorso. La CTR del Veneto, con sentenza in data 13 gennaio 2015, ha accolto l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello nel merito, per quanto qui rileva, che le violazioni imputate al contribuente non sono state contestate con un processo verbale e che non sarebbe stato conseguentemente rispettato il termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, risultando del tutto omesso il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente; ha, poi, osservato il giudice di appello come tale contraddittorio, nel rispetto di generale collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente, sia imposto dalla giurisprudenza Eurounitaria.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, non numerati, cui resiste con controricorso il contribuente.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli e/o falsa applicazione del R.D. 7 gennaio 1924, n. 4, art. 24 e della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nella parte in cui ha ritenuto che l’accertamento nei confronti del contribuente debba essere preceduto dalla preventiva attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale, come richiesto dal R.D. n. 4 del 1929, art. 24. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha erroneamente richiesto sia la preventiva redazione di un PVC, sia il rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, laddove tale disposizione si applicherebbe unicamente alle verifiche in loco nei locali destinati all’esercizio di attività imprenditoriali, non anche in caso di elementi acquisiti a seguito di istruttoria effettuata sulla base di atti e notizie di diretta acquisizione dell’ufficio (cd. a tavolino), come nel caso di specie, non esistendo una generale disposizione che imponga il contraddittorio endoprocedimentale. Osserva, inoltre, il ricorrente come il ricorrente non avrebbe inteso esercitare alcun contraddittorio con l’amministrazione finanziaria e deduce l’inapplicabilità nel caso di specie del contraddittorio endoprocedimentale in tema di tributi armonizzati.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in combinato disposto con la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, comma 2, deducendo che la violazione di una disposizione formale non possa condurre all’annullamento di un atto amministrativo, per cui deduce l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata omessa qualunque verifica sulle conseguenze che avrebbe provocato la presunta violazione del contraddittorio endoprocedimentale, né avendo tale omissione inciso sulla pretesa tributaria, stante la definitività della stessa.

2. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto affrontano profili analoghi, sono fondati. Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente è stato attinto da un accertamento di maggior reddito da partecipazione quale socio unico di società di capitali, nelle more dichiarata fallita, nei cui confronti era stata accertata una maggior base imponibile. Nel qual caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento verso la società in ordine a ricavi non contabilizzati, il termine dilatorio L. n. 212 del 2000, ex art. 12, non opera nei confronti di tutti i contribuenti coinvolti nell’accertamento, ma soltanto di colui che sia raggiunto da verifiche presso i locali aziendali, sicché, stante l’autonomia della posizione del socio, ancorché unico, rispetto a quella della società, in caso di accertamento eseguito nei confronti dell’ente è irrilevante, ai fini della legittimità dell’accertamento, la mera priorità temporale della notifica del relativo avviso al socio, rispetto a quella relativa alla società sottoposta a verifica, dovendo per questa essere rispettato il suddetto termine di sessanta giorni (Cass., Sez. V, 11 settembre 2020, n. 18854; Cass., Sez. VI, 23 giugno 2017, n. 15837).

3. Il suddetto principio discende dall’ulteriore principio, secondo cui in tema di accertamento fiscale il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale vis expansiva dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2017; n. 24636; Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823).

4. Ne’ deve farsi applicazione, in relazione ai maggiori redditi accertati in capo al socio, del generale principio operante in tema di tributi armonizzati, ove corre l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento, posto che nei tributi disciplinati dalla legislazione nazionale il vincolo del contraddittorio preventivo sussiste solo ove risulti specificamente sancito (Cass., Sez. V, 23 febbraio 2021, n. 4752; Cass., Sez. VI, 14 marzo 2018, n. 6219; Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 1969; Cass., Sez. VI, 31 maggio 2016, n. 11283). La giurisprudenza citata da parte controricorrente non è pertinente al caso di specie.

5. La sentenza va, pertanto, cassata, con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per l’esame delle questioni rimaste assorbite, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021

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