LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 17953-2020 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliata in Roma CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A presso lo studio dell’avvocato Fabio Pisani, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Domenica Porcu;
– ricorrente –
contro
Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero, presso la Corte dei conti, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrente –
nonché contro PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 363/2019 della CORTE DEI CONTI – II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE – ROMA, depositata il 16/10/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. SALZANO FRANCESCO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano rigettare il ricorso.
RITENUTO
CHE:
1. – Con atto di citazione, notificato nel luglio del 2016, la Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna convenne in giudizio, dinanzi alla competente Sezione regionale, C.M., in qualità di dipendente pubblico, nel periodo compreso tra il 1 aprile 2009 e il 29 giugno 2010, della Provincia di Nuoro, al fine di ottenere condanna al risarcimento del danno, forfettizzato in Euro 23.327,00, per l’omesso riversamento, in favore di detta amministrazione, dei compensi percepiti – in costanza di rapporto di pubblico impiego – in forza di incarichi privati non autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7.
2. – Con sentenza n. 18/2017, l’adita Sezione regionale declinò la giurisdizione nei confronti del giudice ordinario.
3. – Con decreto ingiuntivo n. 61/2018, la Provincia di Nuoro ottenne, altresì, la condanna alla restituzione delle somme percepite dalla C. nello svolgimento delle attività professionali incompatibili con lo status di dipendente pubblico.
4. – Con sentenza n. 363/2019, la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello, in accoglimento del gravame interposto dalla Procura generale avverso la anzidetta sentenza n. 18/2017, dichiarava la giurisdizione del giudice contabile, dinanzi al quale era riassunto il giudizio.
5. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.M., affidando le sorti dell’impugnazione ad unico motivo di giurisdizione.
Ha resistito con controricorso la Procura Generale presso la Corte dei conti.
In prossimità dell’adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che, con sentenza n. 341/2021, il giudizio riassunto, per effetto dell’impugnata sentenza n. 363/2019, dinanzi alla Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, è stato definito, con rito abbreviato, nel merito, avendo essa C. provveduto al riversamento dei compensi percepiti in costanza di rapporto di pubblico impiego.
CONSIDERATO
CHE:
1. – Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
Difatti, prima dell’adunanza camerale, è stato depositato, e notificato al Procuratore generale della Corte dei conti, atto con il quale la ricorrente, tramite il proprio difensore munito di mandato speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad ottenere una pronuncia in questa sede.
Trattasi, quindi, di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28 maggio 2020, n. 10140).
2. – Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti (tra le tante, Cass., S.U., 8 maggio 2017, n. 11139; Cass., S.U., 27 dicembre 2016, n. 26995).
3. – Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità (originaria) o d’improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. civ. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 23 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021