Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.38980 del 07/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11963/2019 R.G. proposto da:

V.N., rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Esposito, elettivamente domiciliata in Roma, in via della Scrofa, 64, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Cellamare;

– ricorrente –

contro

M.B., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Ciaccia, elettivamente domiciliato in Roma, via di Val Gardena, 3, presso lo studio dell’avvocato Lucio De Angelis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2425 del TRIBUNALE DI TARANTO, depositata il 2/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/9/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO MAURO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

M.B. contestava il diritto di V.N. di procedere all’esecuzione forzata minacciata con l’atto di precetto notificato il 30/5/2014 e fondato su titolo esecutivo costituito dal verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Taranto in data 18/3/2013; in particolare, l’opponente M. affermava di aver pagato interamente le spese processuali e per consulenze relative ad una causa intrapresa dai coniugi e che aveva decurtato dall’assegno di mantenimento dovuto alla V. gli importi anticipati per quest’ultima.

Si costituiva nel giudizio V.N., contestando la compensabilità del proprio credito con quello vantato dall’opponente.

Il Giudice di Pace di Taranto accoglieva l’opposizione in ragione della compensazione legale tra i crediti delle parti.

Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 2425 del 2/10/2018, respingeva l’appello di V.N..

Avverso tale decisione V.N. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi.

Resiste con controricorso M.B..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241,1242 e 1243 c.c., per avere il giudice di merito erroneamente applicato i principi in materia di compensazione tra crediti, pur difettando nella fattispecie i presupposti e, in particolare, mancando al controcredito vantato dal M. i requisiti di certezza (essendo lo stesso contestato dall’odierna ricorrente, anche con eccezione di avvenuto pagamento), liquidità ed esigibilità.

La censura si articola in plurime censure attinenti ai requisiti normativi per la compensazione tra crediti.

Nel richiamare i principi di Cass., Sez. U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016, l’odierna ricorrente eccepisce l’inammissibilità della compensazione ex art. 1243 c.c. quando del controcredito sia contestata l’esistenza e sostiene di aver svolto tale contestazione affermando l’intervenuto pagamento estintivo del credito.

Il motivo – in parte inammissibile perché la V., in violazione dell’art. 366 c.p.c., omette di riportare nel ricorso l’esatto contenuto delle difese svolte nei gradi di merito, impedendo così di comprendere il tenore delle contestazioni mosse – è comunque infondato.

Da quanto è possibile desumere dall’atto introduttivo, la ricorrente non ha contestato l’esistenza del controcredito (Van) del M. (il che avrebbe impedito l’operatività della compensazione, secondo quanto affermato nella richiamata pronuncia di legittimità: “Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione… il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale”; analogamente, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 31359 del 04/12/2018, Rv. 651827-01), bensì la sua sopravvenuta estinzione a seguito di intervenuto pagamento, circostanza rimasta, tuttavia, priva di supporto probatorio (il giudice di merito esplicitamente rileva che “la documentazione prodotta, in termini di estratto conto bancario e matrici di assegni, non è probante a sostegno dell’asserita attività solutoria, non evincendosi da essa la causa debendi e la parte beneficiaria dei pagamenti”).

In altre parole, un conto è affermare l’insussistenza originaria di un credito (la cui prova spetta a chi se ne affermi titolare), un altro è asserire che lo stesso esiste (rectius, è esistito), così implicitamente riconoscendo la sua insorgenza, ma che è sopraggiunta una causa estintiva (con onere probatorio in capo al debitore, come ha correttamente osservato il giudice d’appello).

Il Tribunale di Taranto ha, quindi, ritenuto certo il credito restitutorio (per Euro 6.092,08) del M. (sul quale incombeva il relativo onere probatorio) per avere questo sostenuto spese per un giudizio intrapreso da entrambi i coniugi, posto che l’affermazione della V. circa l’intervenuta estinzione del credito (rimasta sfornita di prova) era in contrasto con la contestazione riguardante la sua originaria sussistenza e tale contraddittorietà manifesta, tra l’altro, la pretestuosità della difesa spiegata (in proposito, proprio la già citata Cass., Sez. U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016, ha statuito che “… accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di “liquidità” processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell’an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo… L’ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l’art. 1243 c.c., comma 2, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza – a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata – lo espunge dalla compensazione giudiziale.”).

Non può, poi, formare oggetto di censura nel giudizio di legittimità la valutazione del giudice di merito riguardo alla facile e pronta liquidabilità del controcredito (sul punto, ancora, Cass., Sez. U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016) la quale, peraltro, nella fattispecie è stata desunta dalla incontestata “posizione processuale assunta dai coniugi nel giudizio n. 2582/2006, definito con sentenza n. 1461/2012” e dagli “esborsi relativi a tale giudizio”, parimenti incontroversi.

2. E’ inammissibile il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., per essere stata ritenuta ammissibile un’opposizione all’esecuzione forzata, promossa sulla scorta di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in base ad un preteso controcredito che il M. avrebbe dovuto opporre nel giudizio in cui il predetto titolo si era formato.

Senza rispettare l’art. 366 c.p.c., la ricorrente ha omesso, nell’esposizione del fatto processuale, di specificare gli elementi dai quali desumere la tempestiva proposizione della questione nel giudizio di merito, circostanza che, peraltro, è contestata dal controricorrente, il quale afferma che la deduzione della V. è stata svolta soltanto nella memoria di replica alla conclusionale avversaria, oltretutto tardivamente depositata, nel grado d’appello.

Anche nel merito, poi, la censura è infondata.

Il principio generale secondo cui “in tema di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (ex multis, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020, Rv. 657019-01) non è applicabile de plano al titolo esecutivo azionato dalla V., stante la “peculiarità del giudicato in materia di statuizioni economiche conseguenti a pronunce di separazione o divorzio” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17689 del 02/07/2019, che ha escluso la deducibilità, con l’opposizione ex art. 615 c.p.c., di fatti sopravvenuti); infatti, nel giudizio di separazione o divorzio (e similari) manca l’accertamento di un pregresso credito al quale opporre un controcredito (si determina, invece, un credito pro futuro) e, comunque, la deduzione di fatti estintivi (come la compensazione con diversi crediti) non è ammessa dal rito speciale (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6424 del 13/03/2017, Rv. 644268-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06/12/2006, Rv. 595074-01).

3. Col terzo motivo si censura la decisione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.c., in quanto la spesa sostenuta dal M. (e opposta come controcredito nei confronti della V.) era stata effettuata per soddisfare bisogni della famiglia, con la conseguenza che la pattuizione del diritto alla restituzione (anche parziale) dell’esborso deve essere rigorosamente provata dal coniuge che assuma di essere creditore.

Il motivo è inammissibile, in quanto irrispettoso dei canoni dell’art. 366 c.p.c., poiché manca, nell’esposizione del fatto processuale, qualsivoglia indicazione circa la deduzione della questione in primo grado, la relativa decisione del giudice di prime cure e la sua riproposizione come motivo d’appello, elementi peraltro essenziali al fine di superare l’eccezione di giudicato interno avanzata dal controricorrente; inoltre, la ricorrente, nel denunciare la violazione dell’art. 143 c.c., omette di esaminare il contenuto precettivo della norma e di confutare, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo o con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, sicché la censura non soddisfa il requisito di specificità.

4. E’ inammissibile pure il quarto motivo, con cui si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 447 c.c. e art. 1246 c.c., n. 5, per essere stata ammessa la compensazione col credito alimentare della V. (trattandosi di assegno di mantenimento al coniuge separato).

Al pari di quanto rilevato in ordine al terzo motivo, il ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., non contiene specificazioni riguardo alla deduzione della questione nel giudizio di merito, alle statuizioni del Giudice di Pace e alla formulazione di un motivo d’appello sul punto (anzi, il controricorrente eccepisce il giudicato interno).

Ad ogni buon conto, questa stessa Sezione – con specifico e preciso riferimento al solo contributo per il mantenimento del coniuge stabilito in sede di separazione – ha escluso “che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in compensazione, ex art. 615 c.p.c., un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione”, poiché non trova applicazione, in difetto di un “credito alimentare”, l’art. 447 c.c., comma 2, (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9686 del 26/05/2020).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

6. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021

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