Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.38981 del 07/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12677/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.S., erede universale di M.F., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leonardo Perrone e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 11, presso lo studio del primo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/14/12 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 28/3/2012;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. De Masi Oronzo nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2021, tenuta mediante modalità

da remoto.

RITENUTO

che:

Oggetto della controversia è l’avviso di accertamento con cui sono stati recuperati a tassazione gli utili che si presumono conseguiti, nel 2003, dal dante causa di M.S., M.F., socio di società di capitali a ristretta base sociale, la Società Immobiliare Edilizia Residenziale s.r.l., il quale aveva impugnato l’atto impositivo innanzi alla CTP di Roma, con decisione confermata dalla CTR del Lazio, con sentenza n. 213/14/12, sul rilievo che l’avviso per Irpeg, Irap e Iva emesso nei confronti della predetta società, per la medesima annualità, era stato giudizialmente annullato.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, cui il contribuente resiste con controricorso.

Il contribuente ha depositato memoria con allegata documentazione.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c., dipendendo la decisione della causa da quella concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento notificato alla Società Immobiliare Edilizia Residenziale, della quale M.F. era socio.

Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., poiché la CTR ha ritenuto di confermare la prima decisione, favorevole al contribuente, sul mero presupposto dell’annullamento, nei confronti della suindicata società, con sentenza gravata di ricorso per cassazione e non ancora passata in giudicato.

Il contribuente ha documentato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie pendenti a termini del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, come da domanda corredata di ricevuta di presentazione con importo dovuto e di ricevuta di pagamento (mod. F24) della prima rata, nonché depositato istanza di cessazione della materia del contendere.

Nulla osta alla dichiarazione di estinzione del giudizio, in accoglimento della richiesta della controricorrente, non resistita da dall’Agenzia delle Entrate.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate (Cass. n. 21826/2020).

Non sussistono neanche i presupposti per condannare le ricorrenti al raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater (Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021

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