Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.38983 del 07/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5241/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– parte ricorrente –

contro

R.C., M.U. e M.E., rappresentati e difesi in giudizio, come da procura in atti, oltre che dagli avv.ti Umberto ed Enrico Musto la R., dall’avv. Roberto Bragaglia di Roma, presso il quale sono ivi el. dom.ti in P.le Ardigò 42;

– parte controricorrente –

Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria II Grado Bolzano n. 123/17 del 28.11.2017;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 17.11.2021 dal Consigliere Stalla Giacomo Maria.

RILEVATO

che:

p. 1. L’Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in riforma della prima decisione, ha dichiarato illegittimo l’avviso di liquidazione per imposta di successione da essa notificato a R.C., E. ed M.U. in qualità di eredi in parti uguali (rispettivamente moglie e figli) di M.G., deceduto il *****.

Il recupero d’imposta derivava dal coacervo tra l’asse ereditario ed una donazione di quote societarie effettuata dal de cujus il 24 maggio 2005.

La commissione tributaria regionale – all’esito della ricostruzione normativa che aveva visto, dapprima, la soppressione (L. n. 383 del 2001) e, poi, la reintroduzione (L. n. 286 del 2006) dell’imposta di successione con solo parziale ripristino della disciplina fondamentale di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990 – ha ritenuto che l’istituto del coacervo tra relictum e donatum fosse stato espunto dall’ordinamento; ciò in considerazione della sua originaria natura antielusiva, dalla legge testualmente riferita (art. 8) ad un regime di aliquote progressive, superato dall’introduzione di aliquote fisse per grado di parentela (secondo quanto già stabilito da questa Corte di legittimità con le sentenze nn. 24940/16 e 26050/16).

Resistono con controricorso e memoria i contribuenti.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, e del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 4 e art. 57, comma 1. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che, diversamente da quanto non condivisibilmente affermato nelle su citate sentenze di legittimità, l’istituto del coacervo ai fini dell’imposta di successione manteneva pur nel vigente ordinamento funzione antielusiva, riferibile alla franchigia, anche in considerazione della mancata espressa abrogazione del TUS, art. 8. Su questa premessa doveva poi ritenersi che oggetto di coacervo fossero tutte indistintamente le donazioni anteriori, e quindi anche quelle effettuate, come nel caso di specie, nel periodo (dal 25 ottobre 2001 al 29 novembre 2006) in cui l’imposta di successione e donazione era stata soppressa.

p. 2.2 Il motivo è infondato.

La ricorrente Agenzia non fornisce elementi interpretativi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già più volte considerati da questa Corte di legittimità, e ritenuti ostativi all’affermazione – ai fini dell’imposta di successione – della permanente vigenza dell’istituto del coacervo.

Ciò anche in relazione all’argomento per cui tale istituto, sebbene non più confacente al nuovo sistema di aliquote proporzionali e non progressive, sarebbe purtuttavia di per sé ancora consono e strumentale al sistema (tuttora vigente) della franchigia.

Argomento di per sé non esaustivo, posto che ad essere in discussione non è la residua funzionalità del coacervo all’operare anche della sola franchigia, quanto la legittimità di una interpretazione che, nella plurima e non armonizzata successione di leggi in materia, giunga a questa conclusione (avente effetti sostanzialmente impositivi) in forza di un mero ragionamento di pratica compatibilità, ma in assenza di certa base legale.

Si rinvia dunque all’indirizzo rassegnato, confermato anche dopo gli arresti di legittimità richiamati dalla Commissione Tributaria Regionale nella sentenza impugnata (v. Cass. n. 12779/18; 758/19; 727/21; 3989/21 ed altre).

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021

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