Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.39032 del 09/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A. s.n.c., con sede in *****, in persona del legale rappresentante sig. A.R., rappresentata e difesa per procura speciale alle liti a margine del ricorso dagli Avvocati Enzo Paiar, Maristella Paiar, e Giuseppe Antonini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Michele Mercati n. 51.

– ricorrente –

contro

Hojas Export LTDA.

– intimata –

avverso la sentenza n. 291 del 15 novembre 2016 della Corte di appello di Trento;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Mario Bertuzzi.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 291 del 15.11.2016, notificata il giorno 18 successivo, la Corte di appello di Trieste rigettò, così riformando la decisione di primo grado, la domanda proposta dalla s.n.c. A. nei confronti della Hojas Export LTDA, società cilena, di risarcimento dei danni per inadempimento del contratto di vendita di una partita di noci con guscio, che presentavano insetti, muffe e irrancidimenti che le rendevano inutilizzabili. La Corte motivò tale conclusione affermando che, a fronte dell’eccezione della società convenuta di tardività della denunzia dei vizi, parte attrice non aveva fornito la prova di avervi adempiuto nel “termine ragionevole” previsto dall’art. 39 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili, applicabile pacificamente nella fattispecie, sicché era decaduta dal diritto di garanzia. In particolare, il giudice di appello rilevò che la merce, trasportata via nave, era stata scaricata, dopo qualche giorno dall’arrivo al porto di *****, causa il ritardo nella consegna dei documenti, il ***** e consegnata il ***** alla società A., che immediatamente verificò lo stato di cattiva conservazione del prodotto, ma che solo nel settembre successivo, oltre quindi il termine ragionevole, da valutarsi in relazione anche alle caratteristiche del prodotto, inviò alla Hojas la denunzia dei difetti riscontrati; che, ai fini della tempestività della denunzia, non poteva essere valorizzata la contestazione fatta nell’immediatezza della verifica dei vizi della merce al mediatore dell’affare sig. Ar., non essendo stata fornita prova certa che questi avesse trasmesso la denunzia alla società cilena ovvero che ne fosse il rappresentante; che i testi sentiti, tra cui lo stesso Ar., non erano stati in grado di fare chiarezza sul punto, essendosi il mediatore limitato a dichiarare di avere riferito dell’esistenza dei vizi ad altro intermediario, sig. E.A., e non direttamente alla società Hojas; che in ogni caso il danno non risultava quantificabile, atteso che la stessa parte attrice aveva riferito di avere venduto tutta la merce ad altre ditte come prodotto da sgusciare, senza tuttavia precisare l’ammontare del diverso prezzo realizzato con la vendita del prodotto non ammalorato.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 16.1.2017, ricorre la società A., affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria.

La società Hojas non ha svolto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9, 38 e 39 della Convenzione di Vienna, censurando la sentenza impugnata per avere affermato che i vizi non erano stati tempestivamente denunziati con la comunicazione fatta al sig. Ar., che erroneamente era stato qualificato semplice mediatore dell’affare, privo come tale, in difetto di prova, del potere di rappresentanza del venditore. La Corte d’appello, si assume, ha erroneamente applicato l’art. 1754 c.c., richiamando le norme del diritto italiano, non osservando l’art. 7, comma 2, della Convenzione di Vienna, che prescrive che le questioni concernenti le materie da essa disciplinate debbono essere risolte in conformità con i principi posti dalla stessa Convenzione, criterio che, se applicato, avrebbe dovuto portare a qualificare sia Ar. che E. come brokers, provvisti del potere di rappresentanza, come comprovato dal fatto che quest’ultimo aveva intavolato trattative per il bonario componimento della controversia per conto della società venditrice, in tal modo riconoscendo l’esistenza dei vizi denunziati, trattative il cui insuccesso aveva poi portato l’acquirente a formalizzare la denunzia dei vizi con la lettera del 2.9.2010. Sotto altro profilo si deduce che la denunzia inoltrata al broker, come confermato dai testi, è del tutto conforme agli usi negoziali delle parti, che l’art. 9 della Convenzione dichiara vincolanti, tenuto conto che ogni rapporto tra le parti si era svolto non in modo diretto ma tramite il broker italiano e quello cileno.

Poiché pertanto risultava pienamente provato dalle testimonianze rese in giudizio che la società A. aveva notiziato immediatamente Ar. della presenza dei vizi e che questi li aveva a sua volta rappresentati ad E., la Corte di appello non avrebbe potuto pronunciare la decadenza dal diritto di garanzia, sia perché la denunzia era stata tempestiva, sia perché vi era stato riconoscimento dei vizi.

Il mezzo è infondato.

Va premesso che nel riassumere la vicenda oggetto di giudizio la sentenza impugnata ha precisato che la parte attrice, a fronte dell’eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, aveva sostenuto che la denunzia, in mancanza di contatto diretto con il venditore, era stata effettuata al mediatore, il quale aveva “riferito di avere tempestivamente comunicato alla sua mandante”; in sede di prima memoria istruttoria la stessa parte aveva altresì rappresentato che “il mediatore, su incarico della Hojas a cui aveva riferito immediatamente la contestazione, si era recato in loco e aveva constatato e riconosciuto il vizio”. Dando atto di tali allegazioni, la sentenza ha quindi rigettato la domanda accogliendo l’eccezione della società convenuta di omessa denunzia del vizio in un “termine ragionevole”, secondo la formula usata dall’art. 39 della Convenzione di Vienna, per non avere l’acquirente fornito la prova della circostanza che il mediatore, dopo avere ricevuto la denunzia, avesse effettivamente notiziato di essa il venditore, ovvero del fatto, espressamente contestato dalla controparte, che il mediatore fosse munito del potere di rappresentare quest’ultima. In particolare, su quest’ultimo punto la Corte ha richiamato la stessa testimonianza resa da Ar., che aveva riferito di non essere in contatto diretto con la Hojas, ma di svolgere la sua attività tramite l’intermediario cileno sig. E..

Tanto precisato, deve ritenersi che il giudizio della Corte territoriale in ordine alla mancanza di prova del potere di rappresentanza della società Hojas da parte del mediatore o intermediario Ar., risolvendosi nella valutazione delle prove raccolte, integri un apprezzamento di fatto, che la legge demanda alla competenza esclusiva del giudice di merito e che nemmeno appare contrastato dalla ricorrente avverso la deduzione di elementi di prova idonei a dimostrare il contrario. Le dichiarazioni testimoniali richiamate nel ricorso nulla infatti dicono al riguardo. Certamente la valutazione condotta sul punto non può essere superata dal rilievo secondo cui Ar. rivestiva il ruolo di broker e non di mediatore, apparendo l’argomento del tutto generico ed assertivo, non supportato, come detto, da elementi di riscontro in ordine alla effettiva sussistenza in capo allo stesso del potere di rappresentanza della venditrice, che appare l’argomento centrale della censura.

Tali considerazioni vanno ripetute con riguardo alla posizione assunta nella vicenda dall’intermediario cileno E., nei cui confronti la deduzione che fosse rappresentante della Hojas appare per di più nuova, non risultando l’esistenza tale potere di rappresentanza dedotta nel giudizio di merito.

Ne consegue altresì il rigetto della doglianza circa il mancato accertamento da parte della Corte d’appello del riconoscimento dei vizi, atteso che tale effetto è ricondotto nello stesso ricorso alla condotta dell’intermediario cileno e non della società venditrice.

Sul punto merita precisare che il riconoscimento dei vizi o difetti della cosa venduta consiste in una manifestazione di scienza circa la sussistenza della situazione lamentata dall’acquirente, la quale, pur non richiedendo un’assunzione di responsabilità né forme particolari, deve essere univoca, convincente e provenire dal venditore, sicché, ove sia resa da un terzo, la relativa dichiarazione non esonera il venditore dall’onere di denunzia (Cass. n. 8420 del 2016).

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., e violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della Convenzione di Vienna, lamentando che la Corte non abbia correttamente interpretato ovvero abbia omesso di esaminare l’argomento della appellata che invocava l’applicabilità dell’art. 44 della Convenzione, che, nel prevedere la perdita in capo al compratore del diritto di far valere il difetto di conformità nel caso in cui la denunzia al venditore sia inoltrata al più tardi entro due anni dalla scoperta, richiama l’applicabilità del precedente art. 39, che consente, anche in assenza della denunzia “entro il termine ragionevole”, la riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno, escluso solo il lucro cessante.

Il motivo è infondato.

L’art. 44 della Convenzione di Vienna stabilisce che “Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell’art. 39 e del paragrafo 1 dell’art. 43, l’acquirente può ridurre il prezzo in conformità all’art. 50 o richiedere danni-interessi, tranne che per guadagni mancati, se ha una scusa ragionevole per non avere effettuato la denuncia richiesta”.

Il riconoscimento del diritto alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno è quindi ancorato al presupposto che l’acquirente fornisca la prova di non avere assolto all’onere di denunzia tempestiva a causa di un fatto ragionevolmente scusabile. L’allegazione di tale circostanza non risulta tuttavia contenuta nel motivo, né corredata di elementi fattuali che avrebbero potuto essere considerati al fine di riscontrarne l’esistenza. Ne deriva che, anche a ritenere che tale deduzione, ancorché effettuata nell’atto di costituzione in appello, non sia stata implicitamente rigettata dalla sentenza di secondo grado, la censura sarebbe comunque da considerarsi inammissibile per difetto di decisività.

Il terzo motivo, denunziando violazione o falsa applicazione dell’art. 39 della Convenzione di Vienna, censura il passo della motivazione della sentenza impugnata secondo cui l’esistenza della clausola CFR in ordine al passaggio dei rischi della merce, rendeva “ancor più rigoroso in capo all’acquirente, l’obbligo di diligentemente curare e verificare entro brevissimo tempo lo stato della merce”. Tale argomento, sostiene la ricorrente, è del tutto erroneo, atteso che la suddetta clausola riguarda il fatto, del tutto diverso, del perimento della merce, non l’ipotesi in cui essa sia difforme da quella convenuta.

Il mezzo è infondato, atteso che la nozione di “perimento” della merce include, specie nel caso in cui si tratti di prodotti alimentari, anche l’ipotesi di deterioramento, almeno nel caso in cui esso renda inservibile il bene per l’uso cui era destinato.

Sul punto inoltre merita aggiungere che il richiamo nella sentenza impugnata alla clausola CFR inserita nel contratto costituisce, all’interno del suo impianto motivazionale, un argomento solo ulteriore ma non decisivo ai fini della statuizione di intempestività della denunzia, che trova idonea e sufficiente giustificazione nel rilievo circa il tempo trascorso tra la verifica della merce e la lettera inviata alla venditrice solo nel settembre 2010.

Il quarto motivo di ricorso, che denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione della Convenzione di Vienna e dell’art. 1226 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di dover respingere la domanda anche perché il danno lamentato non era quantificabile per omessa allegazione circa il prezzo ricavato dalla cessione a terzi della merce ammalorata, non tenendo nel debito conto gli accertamenti svolti in sede di accertamento tecnico preventivo e poi dal consulente tecnico d’ufficio, nonché della possibilità per il giudice di ricorrere a criteri equitativi.

Il motivo va dichiarato assorbito in ragione del rigetto dei motivi precedenti, investendo una ratio decidendi ulteriore rispetto a quella, del tutto autonoma, che ha portato il giudice a quo a respingere la domanda della odierna ricorrente e che appare, di per sé, del tutto idonea a sostenere la relativa statuizione.

Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello affermato che nessuna impugnativa o censura era stata sollevata in appello dalla società A., che invece aveva chiesto, in via subordinata, la liquidazione del danno in misura maggiore rispetto alla liquidazione in primo grado, e contestato l’errore della sentenza impugnata nella parte in cui aveva posto a suo carico le spese per l’accertamento tecnico preventivo.

Anche questo motivo va dichiarato assorbito in considerazione del rigetto dei primi tre motivi di ricorso e tenuto conto che, riformando la decisione di primo grado, la sentenza impugnata ha provveduto ad una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021

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