Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3904 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Cirillo Francesco Maria – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21807-2019 proposto da:

A.E., M.A., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato MARIA FERRANTE;

– ricorrente –

contro

G.G., LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI SPA, MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 185/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. A.E. convenne in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Nola, G.G. e la S.p.a. Lloyd Adriatico Assicurazioni, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito a un sinistro stradale.

La G. propose domanda riconvenzionale al fine di sentir condannare l’ A. al risarcimento dei danni subiti a sua volta in seguito all’incidente. Venne chiamata quindi in causa Milano Assicurazioni, compagnia assicuratrice della vettura di proprietà di parte attrice.

La causa venne cancellata dal ruolo in seguito al rilievo della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con altra causa, instaurata da M.A., conducente del veicolo di proprietà di A.E., nei confronti delle medesime parti convenute.

La G. riassunse la causa nei confronti di A.E., S.p.a. Lloyd Adriatico Assicurazioni, M.A. e Lloyd Adriatico Assicurazioni chiedendo il risarcimento dei danni subiti, procedimento poi riunito, per motivi di connessione, con quello instaurato dalla M..

Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2305/12, accolse la domanda di M.A. e di A.E., condannando la compagnia assicurativa Lloyd al risarcimento di Euro 20.000 oltre alla rifusione delle spese legali.

2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 185/2019, pubblicata il 18/01/2019, ha accolto l’appello principale proposto da G.G. e l’appello incidentale proposto da Llyod Assicurazioni, riformando la sentenza di prime cure.

I giudici di merito hanno ritenuto apparente la motivazione del Tribunale lì dove aveva affermato la esclusiva responsabilità della G. nella causazione del sinistro, per la mancanza di un percorso logico giuridico idoneo a suffragare tale decisione nonchè per la mancata verifica di attendibilità dei testi.

La Corte invero, ha ritenuto non fosse rinvenibile alcuna colpa nel comportamento della G. affermando, al contrario, l’esclusiva responsabilità di M.A., sulla base dei rilievi e delle deposizioni testimoniali.

Per tali motivi ha condannato A.E., M.A. e Milano Assicurazioni s.p.a. a risarcire, in favore di G.G., la somma di Euro 8.258,98 oltre al pagamento delle spese processuali.

3. Avverso la suddetta pronuncia M.A. ed A.E. propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

CONSIDERATO

che.

4. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la “erronea ricostruzione del sinistro”, in quanto la Corte d’appello avrebbe ritenuto sussistere una esclusiva responsabilità in capo a M.A., quando alla luce dei danni riportati dai veicoli si dovrebbe giungere a conclusione diversa. In particolare, una esatta ricostruzione dei fatti rivelerebbe una colpa della G. che si sarebbe immessa nella strada in modo repentino senza concedere la precedenza al veicolo condotto da M.A..

4.1. Il ricorso è inammissibile.

Le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito. Non essendo questa Corte giudice del fatto, il ricorrente non può limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo.

Come questa Corte ha già affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico- giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. n. 14358/2018; Cass. n. 1028/2012;). Come appunto nel caso di specie dove il ragionamento posto a base delle conclusioni è scevro da qualsivoglia vizio logico-giuridico.

5. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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