LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22191/2020 R.G., proposto da:
Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
la “T & A CONSULTING Soc. Coop. a r.l.”, con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;
– intimata –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise il 18 novembre 2019 n. 632/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 settembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise il 18 novembre 2019 n. 632/01/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di intimazione di pagamento in dipendenza di una pluralità di cartelle esattoriali, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “T & A CONSULTING Soc. Coop. a r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia il 6 ottobre 2017 n. 193/02/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l’intimazione di pagamento fosse priva di motivazione in ordine alle cause della decadenza della contribuente dal piano di rateizzazione del pagamento del debito tributario. La “T & A CONSULTING Soc. Coop. a r.l.” è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 214, art. 3 e art. 21-octies, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 19 e 50 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’intimazione di pagamento dovesse contenere anche la motivazione della decadenza della contribuente dal piano di rateizzazione del pagamento del debito tributario.
Ritenuto che:
1. Il motivo è fondato.
1.1 Secondo questa Corte, infatti, l’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, commi 2 e 3, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia, sicché non occorre (anche in forza della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, comma 2) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l’identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (tra le tante: Cass., Sez. 5", 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass., Sez. 5, 11 agosto 2020, n. 16909; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 7 maggio 2021, n. 12140).
1.2 Ne consegue, anche alla luce del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19, comma 2, che l’automaticità tanto della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione in caso di inadempimento di cinque rate anche non consecutive, quanto della riscuotibilità in unica soluzione dell’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto esclude la necessità di una specifica ed autonoma motivazione, essendo in re ipsa il presupposto (cioè, l’insolvenza “qualificata”) dell’immediata esigibilità. A maggior ragione, poi, se l’amministrazione finanziaria abbia preventivamente comunicato (nel caso in esame, a mezzo di p.e.c., come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata) al contribuente le ragioni della decadenza dal beneficio della rateazione per non aver corrisposto cinque rate alle scadenze prefissate dal piano di rimborso.
1.3 Nella specie, il giudice di appello non si è uniformato a tale principio, avendo ritenuto che l’intimazione di pagamento dovesse contenere anche la specificazione dei motivi della decadenza della contribuente dal piano di rateizzazione non onorato, nonostante la preventiva comunicazione della rispristinata esigibilità dell’intero debito.
2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021