Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3906 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23430-2019 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO RICCOTTI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, 60, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MARIA CAROLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LETIZIA CAROLI;

– controricorrente-

contro

V.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1486/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. B.G. convenne in giudizio V.F. e Unipol S.p.a. per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in seguito a un sinistro stradale avvenuto nel 2007, quando l’autovettura condotta e di proprietà del convenuto, impattò contro il veicolo condotto da parte attrice, non concedendo la dovuta precedenza.

Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 49/2017, accolse parzialmente la domanda attorea, riconobbe la responsabilità nella determinazione dell’incidente di V.F. in misura pari a due terzi del danno subito dall’attore, e lo condannò, sia al risarcimento del danno sia al pagamento delle spese di lite (anche quest’ultime nella misura di due terzi).

2. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1486/2018, pubblicata il 26/06/2018, ha riformato la sentenza di prime cure in seguito all’appello incidentale, promosso da Unipol Sai Assicurazioni, nel gravame instaurato da B.G., (che censurava la decisione di prime cure in merito alle spese processuali) rigettando così integralmente la domanda del B..

La Corte ha compiuto una differente valutazione della dinamica del sinistro stradale, sulla base degli elementi probatori a disposizione, in particolare le testimonianze oculari e il rapporto dei Carabinieri. Da tali elementi non emergeva un sicuro coinvolgimento di un altro veicolo così come invece prospettato dall’attore, ritenendo al contrario più plausibile l’ipotesi di incidente autonomo causato da perdita di controllo del veicolo.

Per tali ragioni i giudici di merito hanno anche condannato il B. a restituire alla compagnia assicurativa la somma di Euro 16.226,79, cifra corrispostagli in seguito alla esecuzione della sentenza di prime cure.

3. Avverso tale pronuncia B.G. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Unipol Sai Assicurazioni S.p.a.. V.F. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

RILEVATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta “l’omissione dell’esame di un fatto decisivo del giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero degli elementi probatori certi, precisi e concordanti, emersi nel giudizio di primo grado in ordine alla natura del sinistro stradale provocato e non incidente autonomo”. Si duole della erronea valutazione del quadro probatorio così come compiuta dalla Corte d’appello, che avrebbe svilito le risultanze probatorie e, in particolare, la CTU, le testimonianze e il contenuto del CID, tutti elementi da cui sarebbe sconfessata l’ipotesi di incidente autonomo.

Il motivo è inammissibile.

Lo è in primo luogo in quanto si richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Al giudice di merito spetta, infatti, la valutazione e la selezione delle fonti su cui basare il proprio convincimento. Ciò che rileva in questa sede è che la motivazione non sia viziata da un punto di vista logico e giuridico. Nel caso di specie, la Corte d’appello di Catania ha adeguatamente motivato la propria decisione: alla luce del quadro probatorio, ha ritenuto da una parte inattendibili le testimonianze oculari, dall’altra ha dato rilevanza al rapporto dei Carabinieri, da cui ha desunto la natura autonoma dell’incidente.

In secondo luogo, il ricorso è inammissibile perchè redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Ai sensi della predetta norma è onere del ricorrente indicare e trascrivere, quanto meno nelle parti salienti, in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, in modo da permettere alla Corte di valutare profili di illegittimità della sentenza di merito.

L’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso è previsto a pena d’inammissibilità e impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte.

Nel caso di specie manca il contenuto del CID e delle testimonianze, tutti elementi utili ai fini della comprensione della doglianza.

5.1. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.400 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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