Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3907 del 16/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29738-2019 proposto da:

AUTOCARROZZERIA LE CAR SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BARONIO 148, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA SPINELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO RIZZO;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 86/2019 del ‘TRIBUNALE, di GELA, depositata il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. L’Autocarrozzeria Le Car convenne in giudizio Allianz s.p.a. al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale da C.F., assicurato con la suddetta compagnia, in forza della cessione di credito.

Il Giudice di Pace di Niscemi, con sentenza n. 29/2015, rigettò la domanda attorea per difetto di legittimazione della autocarrozzeria, in quanto non proprietaria dell’auto coinvolta nell’incidente, appartenente invece a C.F..

2. Con sentenza n. 86, pubblicata il 25 febbraio 2019, il Tribunale di Gela ha rigettato l’appello proposto da Autocarrozzeria Le Car e C.F. avverso la pronuncia di prime cure.

Il Tribunale ha ritenuto carente la legittimazione attiva di Le Car, in quanto la cessione di credito, avvenuta tra C. (cedente) e la autocarrozzeria (cessionaria), era di data anteriore rispetto a una successiva lettera di messa in mora fatta dal C. nei confronti della compagnia assicurativa Allianz; il che rendeva evidente la volontà di quest’ultimo di far valere il risarcimento dei danni per proprio conto e non per quello della Le Car. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto mancante la prova della notifica della cessione al debitore ceduto, non potendo valere a tal fine l’intervento volontario compiuto da C. con cui egli faceva valere l’atto di cessione.

3. Avverso la pronuncia di seconde cure la Autocarrozzeria Le Car propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la “grave violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle prove a sua disposizione, in particolare dell’atto di cessione a favore della autocarrozzeria. Rileva inoltre che l’omessa comunicazione della cessione al debitore ceduto non costituirebbe requisito di validità o efficacia del contratto ma rileverebbe ai fini della efficacia liberatoria del pagamento.

5. Il ricorso è, innanzitutto, inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006).

Inoltre la ricorrente, inoltre, non indica nè dove, nè da chi sia stato prodotto l’atto di cessione del credito (cfr. pag. 3 del ricorso). Pertanto il motivo sarebbe, comunque, inammissibile, in quanto la sua illustrazione si fonda su documenti e/o atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) non indica la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotto, sa esaminabile in copia, se trattisi di documento della controparte; d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale (ove possibile) o in copia (ove trattisi di atto della controparte o del fascicolo d’ufficio, come i verbali di causa. La mancanza di una sola delle indicazioni, come nel caso di specie, rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011).

Tra l’altro si evidenzia che in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

In definitiva per quanto riguarda la doglianza imperniata sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorso non è in linea con le chiare indicazioni di Cass. 11892/16 e, in motivazione, di Cass. Sez. U. n. 16598/16.

6. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472