Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39079 del 09/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13469-2020 proposto da:

EDS SERVIZI CONTABILI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.B. & C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CONSOLATO, 6, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO SERRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO GAMBA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 176/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

RILEVATO

che:

S.B. & C. S.r.l. conveniva, con citazione notificata il 13-19 novembre 2009, davanti al Tribunale di Crema EDS Servizi Contabili S.r.l. per accertarne l’inadempimento del mandato conferitole dall’attrice per consulenza contabile e per ottenerne la condanna a risarcire i conseguenti danni nella misura di Euro 150.000. La convenuta si costituiva resistendo.

Il Tribunale di Cremona, con sentenza del 24 novembre 2014, condannava la convenuta a risarcire l’attrice nella misura di Euro 47.661 oltre accessori.

EDS proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Brescia rigettava con sentenza del 13 febbraio 2020.

EDS ha proposto ricorso, da cui si difende la società S.B. con controricorso, illustrando poi le sue difese anche con memoria.

RITENUTO

che:

Il ricorso è composto di quattro motivi.

I primi tre denunciano tutti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; il terzo motivo aggiunge altresì, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione dell’art. 116 c.p.c..

Il quarto motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c..

In realtà il contenuto di tutti i motivi ictu oculi è direttamente fattuale in ordine alla vicenda da cui è sortita la controversia, perseguendo in tal modo il ricorrente un terzo grado di merito il che porta inevitabilmente alla inammissibilità, in quanto il ricorso al giudice di legittimità giammai è fungibile rispetto a un gravame proponibile davanti al giudice di merito. Peraltro l’apparenza di motivazione risulta denunciata non sulla base dell’intima natura della stessa ma sulla base di elementi ad essa esterni.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla ricorrente.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5500, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generaì, nonché agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021

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